LE PAROLE DEL NON PROFIT/Terzo settore, il dettaglio sulle attività nella relazione di missione
Maggiori obblighi di trasparenza e una più puntuale regolamentazione di adempimenti e controlli a fronte di regimi fiscali meglio calibrati sulle reali esigenze del Terzo settore. Questa l’indicazione di fondo che emerge dalla circolare del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) che si sofferma su tutti i principali aspetti della riforma, evidenziando gli aspetti di maggiore interesse e le criticità che coinvolgeranno i professionisti specialmente nella prima fase di applicazione dei decreti attutivi della riforma.
La circolare offre indicazioni di dettaglio circa i diversi livelli di accountability ai quali gli enti del terzo settore (Ets) sono chiamati ad adeguarsi, con modalità graduate a seconda delle caratteristiche e dimensioni. Gli enti con entrate annue inferiori a 220mila euro (circa l’85% del totale) potranno redigere il bilancio in via semplificata, sotto forma di rendiconto finanziario per cassa. Soltanto i soggetti più strutturati e/o dediti in via principale ad attività commerciali saranno tenuti a predisporre il proprio bilancio in base alle nome del Codice civile, indicando lo stato patrimoniale, la relazione di missione e il rendiconto finanziario. Quest’ultimo, sebbene definito impropriamente “gestionale”, andrà qualificato come un rendiconto operativo dell’attività svolta nella gestione. Su questo la circolare auspica un chiarimento da parte del ministero del Lavoro. La relazione di missione invece avrà il compito di illustrare le poste di bilancio nonché rendicontare le attività principali e quelle secondarie (documentabili anche nella «relazione di bilancio»). Per gli enti “minori” che possono redigere il solo rendiconto finanziario manca, tuttavia, un richiamo espresso alla relazione di missione, ciononostante la circolare suggerisce ai professionisti di documentare le attività secondarie svolte anche per tali enti.
Particolare attenzione viene dedicata ai diversi livelli di controllo. Per gli Ets di maggiori dimensioni e per le imprese sociali viene prevista la nomina di un organo di controllo interno e, in determinati casi, l’obbligo della revisione legale dei conti. Secondo il Consiglio nazionale, tuttavia, appare criticabile la previsione secondo cui solo uno dei componenti l’organo di controllo debba possedere le competenze riconosciute dei professionisti all’articolo 2397 del Codice civile, contrariamente a quanto previsto invece per l’impresa sociale.
Uno spunto interpretativo particolarmente interessante attiene alla data di decorrenza delle nuove norme che disciplinano, a far tempo dal 1° gennaio 2018, le erogazioni liberali, semplificando l’attuale groviglio normativo. In merito al regime transitorio di operatività di tali disposizioni la circolare puntualizza che fino al 31 dicembre del 2017 continueranno ad applicarsi i benefici fiscali previsti dalla «più dai, meno versi» e dal Tuir sebbene il decreto che contiene le norme abrogative sia entrato in vigore il 3 agosto 2017.
Cndcec, la circolare sul terzo settore