LE PAROLE DEL NON PROFIT/Terzo settore, piccoli enti senza obbligo di scritture contabili
Il Codice del terzo settore ( Dlgs 117/2017 ) introduce una gradualità degli adempimenti contabili in base alla dimensione dell’ente.
Gli enti di minori dimensioni sono esonerati dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili. In particolare le organizzazione di volontariato e le associazioni di promozione sociale che non hanno superato il limite di 130mila euro di ricavi annui, sono tenuti alla sola conservazione dei documenti emessi e ricevuti. Una semplificazione sussiste anche per gli enti del terzo settore (Ets) che, esercitando le attività agli articoli 5 e 6 (di interesse generale e attività diverse), non hanno conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 50mila euro. Per questi ultimi gli obblighi contabili si considerano assolti con la mera redazione del rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive (articolo 13, comma 2).
Per gli enti del terzo settore che non rientrano nei limiti dimensionali sopra indicati e che svolgono in prevalenza attività non commerciale (sono esclusi gli enti che applicano lo speciale regime forfetario per Aps e Odv richiamato in precedenza) valgono le disposizioni contenute all’articolo 87, comma 1, lettera a) che disciplina le modalità di tenuta della contabilità: le scritture dovranno osservare i requisiti della cronologia e sistematicità e devono rappresentare analiticamente le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. Nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate la tipologia delle scritture contabili potrà dunque variare anche in base all’elemento dimensionale dell’ente.
Si consideri, ad esempio, un ente del terzo settore che consegue entrate istituzionali per un importo annuale di 4 milioni di euro. L’ammontare delle entrate è tale che la contabilità dovrà obbligatoriamente essere tenuta con modalità estremamente analitiche (contabilità ordinaria con la tenuta del libro giornale).
Viceversa se le entrate ammontano 60mila euro potrebbe essere sufficiente anche la predisposizione di una prima nota semplice (di cassa e di banca) per osservare i predetti obblighi.
Invece gli Ets che svolgono anche attività con modalità commerciali sono obbligati all’istituzione dei registri Iva integrati con le annotazioni dei componenti reddituali ai fini delle imposte sui redditi. La tenuta dei soli registri Iva è consentita indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta. Stando a quanto espressamente previsto all’articolo 87 comma 4 la contabilità relativa all’attività svolta dagli Ets con modalità commerciale (intendendo per tale sia quella istituzionale che secondaria e strumentale) deve essere tenuta separatamente rispetto a quella non commerciale.
Le disposizioni contabili introdotte dal codice entreranno in vigore unitamente ai nuovi regimi fiscali per gli Ets a partire dall’autorizzazione della Commissione europea.
Dlgs 117/2017 - Codice del terzo settore