LE PAROLE DEL NON PROFIT/Attività e obiettivi incidono sul regime fiscale
Con il Codice Unico del Terzo settore viene riordinata la disciplina civilitica e fiscale attraverso una revisione organica che razionalizza i molteplici regimi attualmente esistenti. Viene cosi introdotta una regola unica valida per tutti gli Enti del terzo settore (Ets) che traccia una linea di separazione netta tra gli enti no profit, che svolgono in prevalenza attività non commerciale, e attività profit.
Le nuove regole incideranno inevitabilmente anche sulle scelte che gli enti saranno chiamati a svolgere in funzione degli obiettivi perseguiti, individuando la propria forma giuridica, la sezione speciale del Registro Unico nazionale in cui iscriversi e il regime fiscale in grado di ottimizzare al meglio le proprie risorse.
Consideriamo prima di tutto gli Ets che svolgono esclusivamente attività non commerciale o decommercializzata, come raccolta fondi o attività rivolte verso gli associati (incluso l’incasso delle quote da questi versate). Per tale tipologia di soggetti, nonostante non produttivi di reddito, la forma giuridica scelta inciderà anche sotto il profilo dei vantaggi fiscali. Si pensi alla maggiore detrazione ( fino al 35 per cento) concessa per chi eroga beni o denaro a favore delle organizzazioni di volontariato ( Odv) o alla decommercializzazione delle attività svolte nei confronti degli associati o familiari conviventi verso corrispettivo specifico, prevista per le associazioni di promozione sociale ( Aps). Per gli enti del terzo settore che posseggono immobili la maggiore convenienza si avrà in caso di iscrizione nel registro in qualità di Odv o Aps. Solamente per queste due categorie, infatti, il legislatore ha previsto una esenzione dei redditi dall’imposta sulle società.
Gli Ets, che svolgono, invece, attività commerciale, sia pure in forma non prevalente, potranno optare per il regime fiscale piu favorevole con cui tassare i propri ricavi. Il legislatore ha previsto in questo caso due specifici regimi forfettari di favore.
Il primo prevede l'applicazione di coefficienti di redditività in funzione dei ricavi prodotti (articolo 80). Fino a 130 mila euro, ad esempio, si potranno applicare ai ricavi prodotti coefficienti del 7 per cento (per le prestazioni di servizi) e del 5 per cento( cessione di beni). Naturalmente gli Ets che svolgono attività in perdita o con percentuali di ricarico quasi inesistenti risulterà piu favorevole optare per il regime di tassazione ordinario.
Per le Odv e Aps con ricavi inferiori a 130 mila euro è previsto un regime forfettario estremamente favorevole con coefficienti di redditività ridotti (1 per cento per ODV e 3 per APS) che ricalca in buona parte quello introdotto dalla legge di stabilità 2015 per gli operatori economici di ridotte dimensioni. In questo caso si registra anche un vantaggio ai fini IVA poiché l'Ente emette fattura senza applicare l'imposta e non detrae l'iva versata sugli acquisti (che si trasforma così in un costo deducibile dal reddito).
Per quegli enti del terzo settore che, invece, svolgono attività commerciale in misura prevalente, vi sarà la possibilità di accedere al regime fiscale piu favorevole dell’impresa sociale. In tal modo potrà svolgere in modo trasparente attività commerciale beneficiando della detassazione degli utili se reinvestiti entro due anni nell'attività statutaria o destinati ad incremento del patrimonio.
La tassazione ordinaria scatterà solamente in caso di destinazione degli utili a aumento gratuito del capitale o distribuzione di dividendi, consentita nella misura del 50 per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali.