Contabilità

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Terzo settore, parte la ricognizione delle attività di interesse generale

di Gabriele Sepio e Fabio Massimo Silvetti

Le attività di interesse generale costituiscono un punto fondamentale da cui parte la riforma per rendere omogenei gli ambiti operativi dei nuovi Enti del terzo settore (Ets) e superare le indicazioni contenute in vari elenchi normativi piuttosto eterogenei tra loro vale a dire il Dlgs 460/1997 in materia di Onlus (che sono, per definizione, enti non commerciali) e il vecchio Dlgs 155/2006 sulle imprese sociali (configurabili perlopiù come enti commerciali).
Dall'esame delle norme sulle attività di interesse generale che gli Ets (articolo 5 del Dlgs 117/2017, il Codice del terzo settore) e le imprese sociali (articolo 2 del Dlgs 112/2017) dovranno svolgere in forma prevalente, emerge chiaramente un’opera di uniformazione basata in larga parte sulla legislazione delle imprese sociali ante riforma. Le nuove norme, infatti, riprendono i settori di attività del decreto 155/2006 e li integrano con numerose aggiunte (ad esempio commercio equo e solidale, servizi finalizzati al reinserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio, alloggio sociale, accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, agricoltura sociale, eccetera), salvo riservare alcuni specifici ambiti agli Ets (ad esempio, beneficienza e sostegno a distanza) oppure alle imprese sociali (ad esempio, microcredito). Grazie alla riforma, pertanto, gli Ets potranno svolgere la propria attività statutaria in settori che prima erano accessibili alle sole imprese sociali e/o agli enti commerciali, aprendo in questo modo ad una maggiore espansione del Terzo settore.
La previsione di un elenco di attività comune tra i vari Ets, incluse le imprese sociali, consentirà ai vari enti già costituiti al momento della entrata in vigore del registro unico nazionale del terzo settore di scegliere il proprio status anche in funzione del trattamento fiscale più favorevole, mantenendo il proprio ambito operativo e l’attività di interesse generale concretamente svolta.
Gli enti che effettuano prevalentemente attività di interesse generale con organizzazione in forma d’impresa potranno optare dunque per l’iscrizione nella sezione impresa sociale del registro unico nazionale, beneficiando così della detassazione degli utili o avanzi di gestione reinvestiti e degli incentivi alla capitalizzazione previsti per questa tipologia di enti.
Gli enti rientranti nelle altre categorie diverse dall’impresa sociale, invece, potranno svolgere le proprie attività istituzionali con il sostegno di sovvenzioni pubbliche e private, nonché autofinanziarsi tramite attività secondarie di natura commerciale, anche diverse da quelle di interesse generale, accedendo per dette attività a forme di tassazione semplificata e forfetaria, basate su appositi coefficienti di redditività (articoli 80 e 86 del Codice del terzo settore).

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