LE PAROLE DEL NON PROFIT/Titoli di solidarietà per finanziare il terzo settore
Un elemento di particolare novità proposto dal Codice del terzo settore è costituito dall’introduzione nel nostro ordinamento dei «titoli di solidarietà» che entreranno in vigore dal 1° gennaio del 2018.
Si tratta, in dettaglio, di obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati di deposito, che gli istituti di credito potranno emettere allo scopo di raccogliere denaro con l’obbligo, stabilito espressamente dal legislatore, di impiegare il capitale per finanziare le attività istituzionali degli enti del terzo settore (Ets), tenendo conto degli obiettivi di interesse generale perseguiti da questi.
I sottoscrittori di tali obbligazioni potranno beneficiare di un tasso di interesse vantaggioso non inferiore a quello relativo ai titoli di stato aventi pari durata. Una particolarità dei titoli di solidarietà è data dal fatto che le banche dovranno rinunciare alle commissioni mantenendo come unica forma di remunerazione, gli interessi attivi sugli impieghi eseguiti a favore degli enti del terzo settore.
Al fine di favorire lo sviluppo del terzo settore le banche emittenti potranno, inoltre, erogare a favore degli Ets, a titolo di liberalità, una somma pari almeno allo 0,60% della raccolta. Qualora la banca erogatrice raggiunga o superi tale quota avrà diritto ad un credito d’imposta pari al 50% della stessa erogazione liberale. Ai fini della concessione di tale credito occorrerà, tuttavia, attendere il vaglio comunitario, come espressamente chiarito nel testo della norma.
Tenuto conto delle peculiarità sopra descritte le somme raccolte attraverso i titoli di solidarietà dovranno, dunque, essere integralmente impiegate a favore degli Enti del terzo settore, al netto, ovviamente, della sola erogazione liberale, qualora effettuata.
Per i soggetti diversi dalle imprese che decideranno di sottoscrivere i titoli in esame gli interessi e le plusvalenze saranno assoggettati al medesimo regime fiscale previsto per i Titoli di Stato, con tassazione agevolata dei proventi al 12,50 per cento.
Per le imprese, invece, gli acquisti dei titoli non comporteranno l’applicazione della disciplina antielusiva che determina la sterilizzazione dalla base di computo dell’aiuto alla crescita economica (Ace); in sostanza, le imprese potranno godere di un beneficio stimabile in un risparmio di Ires (24% del valore dei titoli acquistati).
I titoli, inoltre, recheranno altri benefici importanti per i sottoscrittori, in particolare non concorreranno alla formazione dell’attivo ereditario soggetto ad imposta di successione e non rileveranno ai fini della determinazione dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli.
Quale ulteriore misura di sostegno per la raccolta di risorse finanziarie da parte degli enti del terzo settore, il Codice interviene a disciplinare anche il regime fiscale del social lending. Si tratta di un processo di raccolta di somme di denaro, spesso anche di modesta entità, gestite attraverso una piattaforma on line, con l’obiettivo di sostenere progetti proposti da enti del settore ed aventi come obiettivo il perseguimento di finalità di interesse generale. I gestori dei portali on-line, che interverranno nel pagamento degli importi percepiti da coloro che prestano denaro attraverso tali portali, opereranno sugli stessi importi una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura, anche in questo caso, del 12,50 per cento.