Le quattro priorità affinché sia utile il prossimo decreto sul transfer pricing
Il decreto legge 50/2017 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina sul transfer pricing per adeguare la normativa nazionale agli standard internazionali.
Più in particolare, per effetto della nuova formulazione dell’articolo 110, comma 7, del Tuir viene ora previsto che i componenti di reddito derivanti da operazioni intercompany sono «determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito».
Quanto alla nuova formulazione della norma, seppure la relazione al Dl 50/2017 potrebbe fare pensare a un adeguamento automatico medio tempore della normativa interna alle linee guida Ocse in materia di transfer pricing , si è dell’avviso che non sia più procrastinabile un corposo intervento dell’amministrazione finanziaria sul tema dei prezzi di trasferimento, così da aggiornare i chiarimenti contenuti nella circolare 32/1980 del ministero delle Finanze.
A questi particolari fini, è già stata prevista la possibilità che con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze siano determinate le linee guida per l’applicazione della normativa interna in materia di prezzi di trasferimento “sulla base delle migliori pratiche internazionali”.
Dato questo scenario, e tenuto conto della inevitabile complessità della disciplina sul transfer pricing, è necessario che l’agenzia delle Entrate e il prossimo decreto dettino direttive chiare sulle principali questioni di metodo, che si sono riscontrate nella pratica:
•quanto ai metodi da utilizzare per il controllo della correttezza dei prezzi di trasferimento va, innanzitutto, chiarito quali dovrebbero essere gli aggiustamenti possibili, con ragionevole approssimazione, affinché non risulti pregiudicata a priori l’applicazione del Cup (comparable uncontrolled price);
•con particolare riferimento ai fattori di comparabilità, deve essere definita l’area geografica ritenuta idonea per la scelta dei comparables, in base alle caratteristiche delle operazioni infragruppo da valutare;
•quanto alla scelta dei comparables, è necessario che vengano condivisi i “parametri” della ricerca da svolgere sui database in uso (in caso di utilizzo del metodo Tnmm - transactional net margin method), con riferimento ad esempio al numero e alle annualità da considerare (comprendenti - o meno - quella oggetto di analisi), al limite di fatturato dei soggetti da inserire nel “set dei comparables” e alle eventuali esclusioni da adottare;
•ci si aspetta, poi, che venga finalmente chiarito che, laddove il campione finale di soggetti comparabili approssimi in maniera adeguata il valore ad arm’s length dell’operazione intercompany, qualsiasi punto del range dell’analisi economica di transfer pricing è rappresentativo del prezzo di “libera concorrenza”.