Imposte

Le quote di fondi comuni restano titoli svalutabili e deducibili

La risposta 636/2020 esclude le partecipazioninon in forma di titoli. L’interpretazione può essere frutto di un equivoco indotto dall’interpello

di Marco Piazza

Benché riferita ad un caso molto specifico, la risposta 636 del 2020 ha creato un certo scompiglio fra le società italiane che investono in fondi comuni d’investimento. La società interpellante affermava di aver sottoscritto una partecipazione in un fondo d’investimento mobiliare chiuso di diritto statunitense costituito in forma di partnership e chiedeva quale fosse il coefficiente applicabile per la determinazione dei ricavi minimi ai fini del regime delle «società non operative».

Nel quesito, è lo stesso istante ad affermare che «le quote di partecipazione nella partnership non sono rappresentate da titoli, né sono collocate presso il pubblico» e a concludere che «pertanto non possono essere annoverate tra gli strumenti finanziari di cui all’articolo 85, comma 1, lettera e), del Tuir». L’Agenzia, senza entrare nel merito di questa affermazione, risponde – in modo del tutto consequenziale - che la partecipazione rientra fra le «altre immobilizzazioni» di cui all’articolo 30, comma 1, lettera c) della legge 724 del 1994 a cui si applica la percentuale del 15 per cento.

Ciò ha fatto sorgere il dubbio che, per l’Agenzia, le partecipazioni in fondi chiusi o le cui quote non siano rappresentate da titoli non siano assimilabili ai titoli di cui al citato articolo 85, comma 1, lettera e).

Il principiale effetto distorsivo che deriverebbe da questa interpretazione è che la valutazione delle quote sarebbe estranea agli articoli 94, comma 4 e 110, comma 2 del Testo unico, con la conseguenza, ad esempio, che le svalutazioni non sarebbero deducibili dal reddito.

Va a questo proposito tenuto presente che l’assimilazione delle quote di fondi comuni d’investimento ai titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettera e) del Testo unico non è ma stata messa in discussione dall’agenzia delle Entrate, né dalla dottrina.

A quest’ultimo proposito va citato il parere Abi 476 dell’11 maggio 1999 il quale, oltre ad affermare che «le quote dei fondi comuni d’investimento mobiliare debbono considerarsi fiscalmente comprese tra «i titoli in serie o di massa», conferma che, di conseguenza, le eventuali svalutazioni sono deducibili nei limiti del valore normale di cui all’articolo 9, comma del Testo unico. Inoltre, il parere ricorda che per le quote non negoziate in mercati regolamentati, il minor valore normale – che va quantificato «in base a elementi determinabili in modo obiettivo» (articolo 9, comma 4, lettera c del Tuir) - potrebbe essere, il valore registrato dalle quote nell’ultimo giorno del periodo d’imposta. Per inciso, l’ultimo valore di prospetto è anche il criterio adottato ai fini delle imposte di successione dall’articolo 16, comma 1, lettera c) del Tus.

Le conclusioni del parere Abi erano indirettamente confermate dalla formulazione dell’articolo 9, comma 3 della legge 77 del 1983 che, all’epoca, regolava la tassazione dei proventi dai fondi comuni d’investimento italiani nel reddito d’impresa. La norma stabiliva che tali proventi erano tassabili solo al momento della percezione. Quindi, eventuali maggiori valori iscritti, ma non realizzati non dovevano concorrere a formare il reddito imponibile. Coerentemente veniva disposto che le svalutazioni delle quote fossero ammesse in deduzione dal reddito solo per l’importo eccedente i maggiori valori iscritti in bilancio che non avevano concorso a formare il reddito. La norma, quindi, dava per scontato che le svalutazioni delle quote di fondi comuni d’investimento, nei limiti del loro valore normale, fossero deducibili.

L’articolo 9 della legge 77 del 1983 è stato abrogato con la riforma introdotta con l’articolo 2, commi da 62 a 84 del Dl. 225 del 2010, ma la finalità della riforma del 2010 (risolvere il problema delle ingenti eccedenze di imposta comprese nel valore delle quote dei fondi) non comprendeva una modifica sostanziale del regime di deducibilità delle minusvalenze dei fondi comuni nel reddito d’impresa.

Successivamente l’Agenzia ha più volte confermato che le quote dei fondi comuni rientrano nell’articolo 85, comma 1, lettera e) del Testo unico, anche in interpelli resi pubblici. Fra i più recenti, la risposta della Direzione centrale ufficio Grandi contribuenti 956-347/2018 in cui viene espressamente confermato che «i fondi comuni di investimento rappresentano uno strumento finanziario distinto dalle partecipazioni e sono da considerare assimilati ai titoli in serie o di massa non aventi natura partecipativa», giungendo alla conclusione che, di conseguenza, «la valutazione a fine esercizio delle quote dei fondi comuni di investimento debba essere effettuata in base alle disposizioni ed ai criteri utilizzati per i titoli in serie o di massa, di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 85 del Tuir».

La risposta 636 del 2020 appare quindi conseguenza di un equivoco. L’elemento caratterizzante dei fondi comuni d’investimento è di costituire un patrimonio raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi, in base a una politica di investimento predeterminata (v. ad esempio, articolo 1, comma 1, lettera k del Testo unico della finanza).

I proventi dei fondi comuni d’investimento hanno una disciplina autonoma e unitaria all’interno del sistema fiscale italiano (v. soprattutto, gli articoli 44, comma 1, lettera g, 45, comma 1 e 67, comma 1, lettera c-ter, del Tuir; l’art. 26-quinquies del Dpr 600/73; l’articolo 10-ter della legge 77/1983; l’articolo 7 del Dl 351 del 2001 e l’articolo 13 del Dlgs 44 del 2014).

La disciplina fiscale dei proventi degli organismi di investimento collettivo prescinde sia dalla circostanza che la partecipazione al fondo sia o meno rappresentata da un titolo, sia dalla forma in cui l’organismo è costituito (società di capitale, partnership, fondo comune), sia infine dal fatto che la partecipazione all’organismo sia o meno riservata ad investitori qualificati.

Operare distinzioni all’interno dell’unitaria tipologia d’investimento con riferimento a particolari aspetti del reddito d’impresa (assimilazione ai «titoli in serie o di massa») sarebbe del tutto fuori sistema. Del resto, l’agenzia delle Entrate è sempre stata giustamente attenta ad evitare trattamenti differenziati nell’ambito della categoria unica degli organismi di investimento collettivo. Significativa in proposito è la circolare 36/E del 2004 che basa «sull’esigenza di uniformità dei criteri impositivi» la scelta di escludere dal regime della participation exemption anche le quote di partecipazione nei fondi comuni costituiti in forma societaria (Sicav e Sicaf), oltre alle quote di partecipazioni ai fondi di tipo contrattuale.

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