Controlli e liti

Le rate residue della rottamazione-bis confluiscono nella definizione delle liti pendenti

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di Luigi Lovecchio

Se il contribuente ha pagato le rate in scadenza al 7 dicembre 2018 della rottamazione bis, può presentare istanza di definizione della lite pendente. In tal caso, le somme residue del ruolo non dovranno essere più versate, in quanto confluiscono nella sanatoria del contenzioso. Inoltre, dagli importi dovuti, si scomputano le somme pagate al 7 dicembre. La risposta 154/2019 dell’agenzia delle Entrate ( clicca qui per consultarla ) ribadisce quanto affermato nella circolare n. 6 del 2019, in materia di rapporti tra rottamazione bis e definizione ex articolo 6 del decreto legge 119/2018.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Fisco, il contribuente aveva correttamente rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018. Al riguardo, si ricorda che entro tale data occorreva pagare le rate della rottamazione bis originariamente in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018. Tale pagamento era peraltro riferito ad una quota di una lite complessiva afferente un avviso di accertamento. Si trattava in particolare dell’affidamento effettuato all’agente della riscossione sulla base di una sentenza di Ctp parzialmente favorevole all’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 546/1992.

Il medesimo soggetto vorrebbe ora chiudere la controversia. In proposito, l’articolo 6, comma 7 del Dl 119/2018 stabilisce che, in presenza di liti che riguardino anche carichi oggetto della rottamazione bis, l’accesso alla definizione è in ogni caso subordinato all’avvenuto versamento degli importi dovuti al 7 dicembre. Sul punto, vale ricordare che i debitori che non hanno rispettato la suddetta scadenza sono stati comunque ripescati nella rottamazione ter, seppure con una riduzione di due anni del periodo complessivo di versamento. La circolare n. 6 del 2019 delle Entrate ha tuttavia precisato che ciò non ha effetto ai fini della definizione della lite che invece richiede sempre e comunque l’assolvimento del predetto debito della rottamazione bis.

Nella vicenda oggetto della risposta, il contribuente ha per l’appunto rispettato tale condizione. Di conseguenza, l’Agenzia ha confermato la possibilità di accedere alla sanatoria della lite. In tale eventualità si determinano due effetti positivi per il soggetto passivo. In primo luogo, non occorre più pagare le residue somme della rottamazione degli affidamenti che confluiscono nel conteggio della chiusura della lite. Al riguardo, è utile ricordare che il costo della definizione della controversia è generalmente inferiore a quello della rottamazione. Basti pensare al fatto che dalla prima sono scomputabili tutte le cifre versate, comprese le sanzioni, gli interessi di mora e gli interessi da dilazione. Inoltre, dal quantum del condono sono senz’altro deducibili gli importi pagati al 7 dicembre 2018.

Con la recente circolare n. 10 è stato altresì precisato che laddove il contribuente avesse perfezionato la prima rottamazione (articolo 6, Dl 193/2016), la base di commisurazione della sanatoria liti sarebbe costituita dalla sola porzione non rottamata.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 154/2019

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