Le rate sulle sanzioni tributarie non producono interessi
Sulle somme dovute a titolo di sanzioni non è dovuto alcun interesse. Per la Cassazione, la somma irrogata a titolo di sanzione non produce mai interessi, anche nell’ipotesi di dilazione del pagamento, dove i cosiddetti interessi di dilazione hanno le stesse finalità degli interessi comuni (Cassazione, ordinanza 16553/18, depositata il 22 giugno 2018).
I fatti
Una società impugna il provvedimento dell’agente della riscossione, Equitalia Sud, eccependone l’illegittimità per errata determinazione degli interessi di dilazione e denunciando la violazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 472/1997 che reca «disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie», per illegittima applicazione degli interessi di mora e di dilazione sulle sanzioni. In primo grado, la Commissione tributaria provinciale di Napoli dichiara l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che il provvedimento di rateazione non rientrasse tra gli atti impugnabili.
A porre rimedio alla svista dei giudici di primo grado, provvede la Commissione tributaria regionale di Napoli, che, nella sentenza n. 244/2013, depositata il 24 maggio 2013, afferma l’ammissibilità del ricorso, riconoscendo la giurisdizione del giudice tributario anche in materia di interessi relativi al tributo.
I giudici di secondo grado, accogliendo l’appello della società, dispongono che sulle sanzioni sono inapplicabili gli interessi di dilazione.
Contro la sentenza dei giudici di secondo grado, l’agente della riscossione, Equitalia Sud, propone ricorso in Cassazione.
Per la riscossione, è sbagliata la sentenza dei giudici di secondo grado, che ritengono inapplicabili gli interessi di mora. Per l’agente della riscossione, si deve applicare l’articolo 30 del decreto sulla riscossione, Dpr 602/1973, che prevede espressamente l’applicazione degli interessi a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data di pagamento al tasso annualmente determinato con decreto del Ministero delle Finanze. Per la riscossione, i giudici di secondo grado hanno erroneamente interpretato l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 472/1997, con riferimento all’articolo 21 del decreto sulla riscossione, Dpr 602/1973, che prevede l’applicazione degli interessi di dilazione sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato e dunque anche sulle sanzioni.
La Cassazione
Per i giudici di legittimità, il ricorso dell’agente della riscossione è infondato. Per la Cassazione, è vero che l’articolo 21 del decreto sulla riscossione dispone che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso, si applicano gli interessi, ma va in ogni caso rispettato l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 472/1997, il quale stabilisce testualmente: «La somma irrogata a titolo di sanzioni non produce interessi» e questa norma si applica anche nei casi di dilazione del pagamento, dove i cosiddetti interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni. I giudici di legittimità hanno quindi respinto il ricorso dell’agente della riscossione ed hanno disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, stante la novità della questione al momento della proposizione del ricorso.