Le rinunce dei soci alla restituzione di finanziamenti rilevano per il calcolo Ace
Le rinunce da parte dei soci alla restituzione di finanziamenti, anche di natura commerciale, vanno computati a incremento del capitale e rilevano ai fini dell’agevolazione Ace. Pertanto, il beneficio deve essere riconosciuto a prescindere che il credito rinunziato abbia natura prettamente finanziaria, purché sia sempre un credito pecuniario e non in natura. Quindi, la patrimonializzazione dell’impresa può essere attuata mediante la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione dei crediti anche se quest’ultimi hanno una natura ed origine diversa rispetto a quella di un precedente finanziamento verso la società. A stabilirlo è la Ctr Lazio, con la sentenza 5103/04/2019 del 18 settembre.
L’aiuto alla crescita economica (Ace) rappresenta una misura agevolativa mediante la quale viene riconosciuta una deduzione dalla base imponibile di un importo correlato al rendimento nozionale dell’incremento del patrimonio netto rispetto a quello esistente ad una certa data di riferimento.
In relazione alla variazione del capitale proprio e gli elementi che ne entrano a far parte, rientrano innanzitutto i conferimenti in denaro tra cui vanno ricompresi anche la rinuncia a crediti di natura finanziaria così come la compensazione di crediti in sede di sottoscrizione di capitale sociale.
La vicenda, da cui trae origine la pronuncia, fa seguito all’emissione di due avvisi di accertamento con i quali l’agenzia delle Entrate contestava il riconoscimento dei benefici fiscali per la parte dell’incremento patrimoniale realizzata con la rinuncia di crediti preesistenti che, secondo la tesi erariale, non avevano natura finanziaria, bensì commerciale e, in quanto tali, non dovevano essere presi in considerazione ai fini dell’incremento del capitale proprio.
I giudici di primo grado, sulla base delle contestazione del contribuente, respingevano il ricorso. Di diverso avviso, invece, è stata la Commissione tributaria regionale, che, ribaltando il precedente grado di giudizio, ha accolto la tesi del contribuente.
In prima analisi il collegio, prendendo in esame la finalità della disposizione, che è quella di rafforzare la struttura patrimoniale societaria, consentendo di portare in deduzione dal reddito il rendimento figurativo dei nuovi apporti di capitale, ha escluso che nella stessa fosse prevista una limitazione in funzione dell’origine del credito rinunziato. Tra l’altro, e contrariamente all’interpretazione ministeriale, che diversifica i crediti originati o meno da finanziamento, le rinunzie dei soci a crediti pecuniari è coerente con la norma agevolativa.
Per questo, ai fini Ace, il conferimento che ha dato luogo alla rinuncia al credito non può essere considerato solo quello derivante da un precedente finanziamento in denaro, ma deve tener conto anche di quelli di natura commerciale.
Sebbene dal 2019 l’agevolazione sia stata eliminata (anche se sono circolate ipotesi sul suo possibile ripristino nella prossima manovra), il tema resta attuale considerando che le imprese possono riportare nei periodi d’imposta successivi le eccedenze maturate fino al 2018.
Ctr Lazio, sentenza 5103/04/2019