Controlli e liti

Le risorse finanziarie disponibili sul conto corrente bloccano il redditometro

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di Roberto Bianchi

In un accertamento costruito con il metodo sintetico, il contribuente ha titolo per affrancarsi dalla presunzione di maggior reddito scaturente dalla proprietà di beni indicatori di capacità contributiva presentando i documenti bancari riepilogativi dei movimenti da cui si possa arguire l'utilizzabilità di risorse finanziarie bastanti a compensare le spese effettuate e a supportare il tenore di vita esternato. A stabilirlo è l'ordinanza della Corte di Cassazione del 20 luglio 2017 n. 17982.

La contestazione
Due avvisi accertavano un maggior reddito del contribuente per il 2007 e il 2008, perché la disponibilità di alcuni beni indice segnalava una sua capacità contributiva eccessiva se confrontata con i redditi dichiarati all’amministrazione finanziaria.
La commissione tribuitaria provinciale rigettava i ricorsi introduttivi, ma quella regionale era di diverso avviso, ritenendo risolutivi gli estratti conto bancari esibiti dalla ricorrente (esclusivamente in grado di appello) da cui si ricavava la possibilità di impiego di ragguardevoli risorse finanziarie considerate adeguate a giustificare il suo tenore di vita.

Il ricorso alla Cassazione
Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, che tuttavia ha respinto il ricorso, considerando la decisione della Ctr Liguria conforme ai propri precedenti giurisprudenziali in tema di accertamento redditometrico (Cassazione, sentenza n. 8995/2014).
In questo caso la Cassazione chiarisce i confini della prova contraria a carico del contribuente, statuendo che l'accertamento induttivo sintetico previsto dall’articolo 38 del Dpr 600/1973 «non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta; tuttavia la citata disposizione prevede anche che «l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione».
La norma, pertanto, richiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte) e, pur non pretendendo esplicitamente la dimostrazione del fatto che questi ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, reclama espressamente la dimostrazione documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia realmente accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità dei redditi per consentirne la riferibilità alla maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico.

La prova documentale
La prova documentale richiesta dall'articolo 38 del Dpr 600/1973, peraltro, non è particolarmente onerosa, potendo essere fornita, per esempio, anche mediante l'esibizione di estratti conti bancari riconducibili al soggetto e idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi e quindi non il loro semplice transito nella disponibilità del contribuente. Non è pertanto indispensabile documentare il fedele collegamento tra le somme a disposizione e gli esborsi effettuati per l'acquisto o la conservazione degli averi indicatori, rivelandosi sufficiente la dimostrazione in merito alla durata del possesso delle disponibilità, che può facilmente evincersi dall'analisi degli estratti conto bancari afferenti ai periodi d'imposta oggetto di accertamento sintetico.

Cassazione, ordinanza n. 17928/2017

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