Le ritenute alla Sas vanno attribuite anche al socio costituito in forma di società di persone
La risposta a interpello 317 favorevole a un’applicazione strettamente letterale della norma
Se una Sas (società in accomandita semplice) subisce delle ritenute sui redditi prodotti, tali ritenute vanno attribuite per trasparenza ai propri soci, anche per la quota di spettanza del socio che, a sua volta, è costituito in forma di società di persone.
È interessante, ai fini della pratica professionale, la risposta a interpello 317 dell’agenzia delle Entrate del 10 maggio dall’agenzia delle Entrate e che elimina i dubbi che potrebbe creare l’articolo 22, comma 1, del Tuir. In base a tale disposizione, infatti, le ritenute operate sui redditi prodotti da società, associazioni e imprese disciplinate dall’articolo 5 del Tuir (ossia società di persone e di fatto, studi associati, imprese familiari, eccetera) si scomputano, nella proporzione stabilità, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti. Il problema è che una società di persone (socia di altra società personale) non ha un’imposta dovuta (almeno nell’ambito dell’imposizione sui redditi) perché, a sua volta, dichiara un reddito che è attribuito, per trasparenza, ai propri soci. Secondo la società istante, se si approcciasse la norma secondo un’interpretazione meramente letterale, ne potrebbe conseguire la perdita di tale ritenute, perché esse non potrebbero essere direttamente compensate dalla società, se non tramite il meccanismo di riattribuzione da parte dei soci previsto dalla circolare 56/E/2009.
Tuttavia, questo meccanismo, assai frequente negli studi associati e nelle società con contratto di agenzia, prevede che le ritenute attribuite ai soci vengano (volontariamente) trasferite alla società «una volta operato lo scomputo dal loro debito Irpef». E qui ritornerebbe il problema principale: se il socio non è un soggetto Irpef anche il meccanismo di riattribuzione previsto dalla ricordata circolare 56/E/2009 non funziona.
L’Agenzia concorda sostanzialmente con la società istante: l’articolo 22, comma 1, del Tuir non va assunto nel testo strettamente letterale, per cui la società di persone che subisce ritenute (nel caso di specie si tratta delle ritenute dell’8% applicate dalle banche sui corrispettivi pagati con bonifico dai clienti della società che si avvalgono delle detrazioni edilizie agevolate) vanno attribuite per quota parte anche al socio che ha la forma giuridica di società di persone. Quest’ultima le attribuirà, a sua volta, ai propri soci persone fisiche, i quali, se vorranno, dopo averle scomputate dall’Irpef personale, potranno, tramite il meccanismo chiarito con la circolare 56/E/2009, riattribuirle alla società partecipata affinchè quest’ultima le possa compensare nel modello F24 con i propri debiti tributari.