Le sanzioni colpiscono chi invia il modello
In caso di modifica del modello 730 precompilato, sono diverse le conseguenze sanzionatorie, a seconda della modalità di invio prescelta. Se la presentazione della dichiarazione avviene sotto il controllo diretto del contribuente, quest’ultima è soggetta ai controlli formali, compresi i dati precompilati che non sono stati modificati. In caso di errore, le sanzioni, la maggiore imposta e gli interessi dovuti sono a carico del contribuente.
I «destinatari»
Discorso diverso vale se il modello precompilato oggetto di modifica viene presentato dal Caf o professionista abilitato. In questo caso le conseguenze sanzionatorie sono, in linea di principio, tutte per l’intermediario, che dovrà farsi carico non solo delle sanzioni dovute, ma pure della maggiore imposta e degli interessi in relazione ai controlli ex articolo 36 ter del Dpr 600/73 (circolare 7/E/2018). Tuttavia si segnala che la verifica dei requisiti soggettivi per usufruire delle detrazioni/deduzioni (per esempio, l’effettiva destinazione ad abitazione principale - nei termini previsti - dell’immobile acquistato, necessaria per la detrazione degli interessi passivi del mutuo) è sempre effettuata nei confronti dei contribuenti (anche nel caso di presentazione con intermediario). Pertanto, in caso di disconoscimento della detrazione/deduzione in seguito a questi controlli, l’imposta, la sanzione e i relativi interessi saranno comunque richiesti al contribuente, anche in caso di presentazione della dichiarazione tramite Caf o professionista.
Gli importi
Le sanzioni applicabili variano in base al tipo di violazione commessa. Se si tratta di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale (ad esempio errata indicazione di onere deducibili/detraibili) siamo di fronte a violazioni che non integrano «un’ipotesi di infedele dichiarazione».
Quindi, si applicano le sanzioni per le dichiarazioni «irregolari» (e non quelle per i modelli «infedeli»), previste dall’articolo 8 del Dlgs 471/1997, con una sanzione pari al 30% degli importi non versati. Se invece si tratta di una violazione che «integra» l’infedele dichiarazione (ad esempio la mancata indicazione di un «reddito da locazione»), si applicano le sanzioni dell’articolo 1 del Dlgs 471/1997 che vanno dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta.
I rimedi in corsa
Il contribuente che ha già trasmesso il 730 e riscontra un errore, può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l’applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio. L’annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno. Dopo il 20 giugno è possibile correggere la dichiarazione precedentemente inviata presentando al Caf o al professionista un 730 integrativo, entro il 25 ottobre. Il 730 integrativo si può presentare solo però nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole al contribuente.
Diversamente (errore a sfavore del fisco) bisognerà ricorrere al modello Redditi correttivo entro il 31 ottobre o al modello Redditi integrativo dopo il 31 ottobre.
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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware