Controlli e liti

Le sanzioni tributarie cambiano pelle

I criteri di revisione impongono una maggiore proporzionalità tra sistema sanzionatorio e gravità dei fatti contestati e tributi da versare

Necessario intervenire sulle sanzioni fiscali per eliminare e rimodulare i casi di evidente sproporzione rispetto alla contestazione e/o al tributo da versare. La delega fiscale prevede la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo in materia di imposte dirette e Iva per rendere proporzionali le sanzioni attenuando il carico in capo al contribuente e allineandole agli standard di altri Paesi europei. Analoghi interventi in materia di accise e dogane.

La tabella riportata a fianco mostra come le sanzioni tributarie previste attualmente nel nostro ordinamento raggiungano in alcuni casi livelli intollerabili di sproporzione ponendosi in contrasto con i principi cristallizzati da numerose pronunce della Corte di Giustizia e della Cedu.

Si pensi all’utilizzo di crediti d’imposta che spesso sono qualificati come inesistenti (pur trattandosi di valutazioni errate) con sanzioni molto alte e riscossione in pendenza di giudizio o agli omessi versamenti che non possono usufruire del cumulo e della continuazione o ancora al caso della omessa dichiarazione con versamento delle imposte che potrebbe comunque comportare sanzioni sino al 120% dell’imposta non dichiarata, ma comunque versata. In effetti, sarebbe determinante tenere in specifica considerazione il principio della proporzionalità della sanzione quando la violazione commessa non arreca alcun effettivo danno all’erario (si veda anche la sentenza 46/2023 della Consulta, sul Sole 24 Ore di ieri).

Crediti di imposta

La revisione delle sanzioni relative all’utilizzo di crediti contestati è particolarmente importante in considerazione anche delle numerose agevolazioni introdotte (aiuti Covid, credito R&S, investimenti 4.0, credito energia e gas e bonus edilizi come 110% e sismabonus) con beneficio identificato proprio nel riconoscimento di un credito fiscale. Ricordiamo che se viene contestato l’utilizzo di un credito d’imposta inesistente in luogo di uno non spettante le conseguenze per il contribuente sono particolarmente gravi.

Le sanzioni passano dal 30% a un minimo del 100% del credito contestato; non è utilizzabile l’istituto della definizione agevolata; vi è l’affidamento straordinario alla riscossione in pendenza di giudizio; si estende il periodo di decadenza dell’attività di accertamento e, cosa particolarmente grave, muta anche il reato tributario contestato. È evidente che con un tale quadro è necessario intervenire sulla norma prevedendo l’inesistenza solo in presenza di una frode. E in questa direzione punta la delega fiscale che prevede espressamente tra i suoi criteri la razionalizzazione del sistema sanzionatorio amministrativo e penale anche attraverso una maggiore integrazione tra le sanzioni.

Omessi versamenti

Le violazioni di omesso versamento di tributi non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dall’articolo 12, comma 2, del Dlgs 472/1997 in quanto non rientrano tra quelle «progressive». Tale indirizzo interpretativo è condiviso dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata.

È evidente che tale interpretazione deve essere modificata con un intervento legislativo che permetta di sfruttare la continuazione anche in presenza di omessi versamenti che, spesso, sono causati da momenti di carente liquidità in capo al contribuente. Proprio sulla disciplina del concorso formale e materiale e sulla continuazione è la stessa delega fiscale che impone un suo adeguamento per renderla coerente ai principi di proporzionalità dell’intero sistema.

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