Imposte

Le società di persone al test del conguaglio Imu

I requisiti per l’esenzione spiegati in una risposta Mef: l’agevolazione spetta se coincidono soggetto passivo e amministratore

di Francesco Giuseppe Carucci

A eccezione dei gestori di cinema e teatri di categoria catastale D/3, per i quali l’esenzione Imu vige per l’intero 2021 e il 2022 (articolo 78, comma 3, Dl 104/20), mercoledì 16 dicembre torneranno alla cassa i gestori delle attività per le quali era stata disposta l’esenzione dal pagamento delle due rate 2020 e della prima rata di quest’anno.

Condizione di accesso alla gran parte delle agevolazioni, limitatamente all’immobile in cui si esercitano le attività, è la coincidenza tra soggetto passivo d’imposta e gestore delle attività medesime.

A ridosso della scadenza di giugno, in una risposta non pubblicata, il dipartimento delle Finanze ha chiarito in quali ipotesi questo requisito possa considerarsi soddisfatto se l’attività è gestita da una società di persone nell’immobile ricadente nella soggettività passiva Imu del socio che vi partecipa.

A parere del dipartimento ministeriale, dal momento che le società di persone sono prive di personalità giuridica e godono di un’autonomia patrimoniale imperfetta che comporta la responsabilità illimitata e solidale dei soci rispetto alle obbligazioni assunte dalla società, è possibile considerare sussistente il requisito ove al soggetto passivo Imu spetti l’amministrazione della società secondo le norme del Codice civile. Per società semplici e società in nome collettivo, se non diversamente pattuito, l’amministrazione compete a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Nelle predette ipotesi, pertanto, il socio a cui compete l’amministrazione della società può godere delle agevolazioni.

Nelle società in accomandita semplice, l’amministrazione può essere conferita soltanto ai soci accomandatari con la conseguenza che, qualora l’immobile destinato all’esercizio dell’attività appartenga a un socio accomandante, l’Imu resta dovuta secondo le regole ordinarie.

La risposta del dipartimento delle Finanze consegue a un quesito posto a ottobre 2020 a proposito degli articoli 177 del Dl Rilancio e 78 del Dl Agosto, ma è estendibile, per l’aspetto in questione, anche alle analoghe disposizioni successive.

Il parere dipartimentale non fa alcun riferimento all’ipotesi in cui la società di persone svolga l’attività in un immobile non utilizzato a titolo gratuito, ma concessole in locazione dal socio. In virtù del principio civilistico posto alla base del ragionamento dei tecnici del ministero, l’esenzione sembrerebbe applicabile anche a questa fattispecie.

Tuttavia, occorre considerare che un’interpretazione così estensiva rischia di contravvenire alla ratio delle norme dispositive delle agevolazioni che consiste nella volontà di alleviare il prelievo fiscale in capo ai comparti più martoriati dalla pandemia (e non alla proprietà edilizia). Peraltro, ammettendo il beneficio, si corre il rischio di consentire una disparità di trattamento tra locatori di immobili adibiti all’esercizio delle medesime attività solo perché in alcuni casi il locatario è una società di persone partecipata dal locatore.

Allo stesso modo, non pare possibile estendere alla fattispecie in esame l’esenzione di cui all’articolo 6-sexies del Dl 41/2021 destinata ai potenziali beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, titolari di partita Iva attiva alla data del 23 marzo 2021.

La circostanza che la soggettività Iva non appartiene al socio fa propendere per il diniego dell’agevolazione. Confermata dal documento, invece, l’esenzione della rata di giugno per i fabbricati rurali strumentali e per i terreni non esenti a regime utilizzati per le attività agricole da parte dei beneficiari del contributo di cui al Dl Sostegni.

Delle precisazioni dovrà tenersi conto in sede di conguaglio dell’imposta e per eventuali istanze di rimborso relative al 2020. I benefici fruiti dal socio concorrono alle soglie massime di aiuti previste dal temporary framework per la società esercente.

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