Le sopravvenienze attive derivanti dal riconoscimento di un credito – o dal disconoscimento di un debito preesistente – in sede giudiziale devono essere dichiarate nell’anno di imposta in cui la sentenza è stata depositata ancorché non definitiva, sempreché non sia stata sospesa l’efficacia esecutiva. Ciò in quanto il deposito della sentenza costituisce il momento in cui la posta contabile diviene certa nella sua esistenza e obiettivamente determinabile. A fornire questo principio è la Corte di Cassazione...

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