Le Sos fiscali puntano i fari su schemi e Paesi opachi
Il ministero dell'Economia definisce il quadro dei comportamenti a rischio
Il ministero dell'Economia definisce il quadro dei comportamenti a rischio e le modalità di trasmissione delle segnalazioni di operazione sospetta (Sos) ai fini fiscali. Il Dm del 17 novembre - in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» - completa il quadro rispetto al Dlgs 100/2020 che recepisce la direttiva Dac 6. La Direttiva introduce lo scambio automatico, tra amministrazioni finanziarie, delle informazioni relativi ad alcuni «meccanismi transfrontalieri» di natura fiscale: si tratta di schemi, accordi o progetti in cui almeno uno dei partecipanti non sia residente in Italia, ad esempio perché residente contemporaneamente in Italia e in una o più giurisdizioni estere oppure svolga attività in una giurisdizione estera senza essere residente nella stessa. I meccanismi debbono essere comunicati solo se hanno determinate caratteristiche. Si tratta degli elementi distintivi (hallmarks) indicati nel decreto legislativo. Tra questi, la previsione di una commissione commisurata al vantaggio fiscale derivante dall'applicazione del meccanismo oppure la predisposizione di uno schema che permetta di convertire un reddito in un altro soggetto ad una tassazione inferiore). Questi meccanismi debbono essere comunicati dall'intermediario (inteso come chi commercializza lo schema o che ne gestisce l'attuazione) o dal contribuente entro trenta giorni dalla messa a disposizione dello schema o della sua attuazione o dall'effettuazione della consulenza. La comunicazione riguarda, come noto, anche schemi già attuati e i tempi sono piuttosto stretti: gli schemi “nati” tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio 2021; quelli attuati tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020, entro il 28 febbraio 2021.
Il decreto ministeriale, oltre a specificare ulteriormente gli hallmarks e i criteri per individuare l'esistenza di un vantaggio fiscale secondo quanto previsto dal decreto legislativo, contiene anche altri chiarimenti. Viene definito innanzitutto il contenuto della comunicazione da inviare all'amministrazione, con alcuni elementi – come la descrizione del meccanismo – che vengono lasciati alla libera interpretazione del soggetto obbligato, intermediario o contribuente che sia. Gli intermediari richiamati nel decreto legislativo sono suddivisi in due categorie: i promotori (coloro che elaborano, commercializzano, mettono a disposizione o gestiscono l'attuazione di un meccanismo) e i fornitori di servizi (che svolgono attività di consulenza o assistenza alle attività svolte dai promotori). Questi ultimi non sempre rientrano tra gli intermediari obbligati a comunicare: l'obbligo scatta se soddisfano lo “standard di conoscenza”, ovvero se, allo stesso tempo, conoscono effettivamente il meccanismo e possiedono la competenza necessaria a fornire assistenza o consulenza. Sotto questo profilo, non sono sufficienti ad integrare la condizione dello standard di sufficienza la semplice effettuazione di operazioni bancarie o finanziarie di routine. Viene stabilito come determinare il valore del meccanismo, riconducibile sia al vantaggio fiscale che riviene dalla sua applicazione, sia, nel caso di aggiramento degli obblighi del common reporting standard, il valore dei conti finanziari non comunicati. Di rilievo è la specifica sugli obblighi di adeguata verifica, che non debbono superare, per i fornitori di servizi, quelli già previsti dalle norme vigenti.
Il decreto ministeriale, oltre a specificare meglio alcuni aspetti del decreto legislativo, ne delimita il campo di applicazione sotto diversi profili; tra l'altro, riduce l'applicabilità di alcuni degli hallmarks ai casi di riduzione delle imposte previste dalla direttiva sulla cooperazione amministrativa in campo fiscale (2011/16) e indica che sussiste un vantaggio fiscale solo quando quest'ultimo è pari almeno alla metà dei complessivi vantaggi emergenti dall'applicazione del meccanismo.