Contabilità

Leasing, l’Ifrs 16 fa emergere l’indebitamento implicito

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di Antonino Mammana e Norberto Mariani

Il principio contabile Ifrs 16 cambia le modalità di contabilizzazione dei contratti di leasing per gli utilizzatori a partire dai bilanci in chiusura al 31 dicembre 2019. In particolare, con l’obiettivo di fornire una più fedele rappresentazione dei contratti di locazione e superare la distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo, l’Ifrs 16 farà emergere nei bilanci l’indebitamento implicito di qualsiasi contratto di locazione con durata contrattuale superiore a 12 mesi ed avente ad oggetto beni di non modesto valore.

Da un punto di vista contabile, l’utilizzatore dovrà iscrivere tra le attività del proprio stato patrimoniale il diritto ad utilizzare il bene lungo la durata del contratto (cosiddetto right of use o Rou), mentre al passivo, in contropartita, rileverà la passività finanziaria in relazione all’obbligo di pagare i corrispettivi previsti a fronte del Rou. Il valore dell’attività e della passività dovrà essere commisurato al valore attuale dei canoni futuri dovuti contrattualmente, tenendo conto delle opzioni di rinnovo e di acquisto finale del bene. A conto economico, invece di rilevare il canone di locazione, l’utilizzatore contabilizzerà la quota di ammortamento del Rou e gli interessi passivi sulla lease liability.

Le conseguenze fiscali connesse all’introduzione dell’Ifrs 16 sono numerose e saranno oggetto di un apposito decreto di coordinamento da parte del Mef. Peraltro, in virtù del principio di derivazione rafforzata previsto dall’articolo 83 del Tuir, si dovrebbe già concludere che sia la procedura di individuazione del contratto di leasing prevista dal nuovo principio contabile internazionale che la valutazione iniziale del Rou siano fiscalmente rilevanti.

In merito alle regole fiscali da applicarsi in sede di ammortamento del Rou, l’approccio da ritenersi preferibile è quello che prevede la completa assimilazione tra Rou ed attività sottostante in tutti i casi in cui l’utilizzatore stia ammortizzando tale diritto lungo la vita utile del bene. Ciò si verificherà allorquando il leasing includa una clausola di trasferimento della proprietà o se la valorizzazione del Rou riflette il fatto che il locatario eserciterà l’opzione di acquisto. In tale circostanza, pertanto, se l’ammortamento riguarderà un’attività materiale, troveranno applicazione i coefficienti tabellari previsti dall’articolo 102 del Tuir. Diversamente, mancando una causa di trasferimento della proprietà, il Rou sarà ammortizzato lungo la durata contrattuale, inferiore alla vita utile dell’attività oggetto del contratto. In tal caso, il piano di ammortamento contabile sarà valido anche ai fini fiscali ai sensi dell’articolo 103 del Tuoi.

Ai fini esemplificativi, nel caso frequente di noleggio di auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, in assenza di una clausola che preveda il riscatto del bene al termine del periodo di locazione, l’ammortamento civilistico si effettuerà lungo la durata contrattuale. Alla luce delle considerazioni formulate precedentemente, detto piano di ammortamento dovrebbe avere valenza anche ai fini fiscali. In questa circostanza si renderà applicabile la limitazione di deducibilità prevista dall’articolo 164 del Tuir, nella misura del 70 per cento. Tale limitazione dovrebbe altresì applicarsi anche agli interessi passivi previsti sulla lease liability.

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