Leasing rinegoziato con durata totale oltre i 5 anni: nuova Sabatini a rischio
È la conseguenza prodotta dal mancato coordinamento tra il Dl Liquidità e la norma sull’agevolazione
La rinegoziazione dei finanziamenti e dei contratti di leasing può mettere a rischio la Nuova Sabatini. È la possibile conseguenza derivante da un mancato coordinamento tra la disciplina della rinegoziazione del debito, introdotta dal decreto Liquidità (Dl 23/2020), e la normativa sull’agevolazione, che prevede specifici requisiti di durata temporale per l’accesso e il mantenimento del beneficio. Ma andiamo con ordine.
Il quadro normativo
L’articolo 13, comma 1, lettera e), del decreto Liquidità prevede una copertura diretta del fondo di garanzia - nella misura dell’80% - a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché nella rinegoziazione vi sia l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% (misura così innalzata con la legge di conversione) dell’importo del debito già accordato e oggetto di rinegoziazione e siano applicate condizioni economiche più favorevoli per il soggetto finanziato.
Anche le rinegoziazioni di contratti di locazione finanziaria - con contestuale stipula di un nuovo contratto su un bene di valore almeno pari al 25% dell’importo rinegoziato - sono ammesse alla garanzia del fondo, come espressamente confermato dal ministero dell’Economia e delle Finanze nelle proprie Faq.
Nel caso in cui il finanziamento o il contratto di leasing abbia ad oggetto beni che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla Nuova Sabatini, possono tuttavia emergere delle criticità a seguito della rinegoziazione. Infatti, la normativa Sabatini prevede – tra le condizioni di accesso all’incentivo – che il finanziamento agevolato debba avere una durata massima di 5 anni, decorrente – in caso di contratto di leasing – dalla consegna del bene.
In tale ottica, qualora per effetto della rinegoziazione, la durata complessiva del contratto originario, considerando anche il contratto oggetto di rinegoziazione, eccedesse il termine di 5 anni, si verificherebbe un’ipotesi di durata eccedente la durata massima, circostanza che farebbe venir meno le caratteristiche necessarie del finanziamento ai fini dell’agevolazione.
I casi concreti
Ad esempio, un finanziamento o leasing, con una durata residua di 2 anni, non potrebbe essere rinegoziato e abbinato con un altro finanziamento/leasing con una durata di 5 anni, in quanto la durata contrattuale complessiva diverrebbe di 7 anni, quindi eccedente il vincolo della durata quinquennale.
Peraltro, va segnalato che il Mise ha espressamente riconosciuto, attraverso un chiarimento pubblicato sul proprio sito, la possibilità di derogare alla durata massima dei 5 anni in caso di moratoria concessa ai sensi del Decreto cura Italia (articolo 56, comma 2, del Dl 18/2020), mentre ad oggi non si è espresso negli stessi termini in relazione al decreto Liquidità.
Sarebbe quindi quanto mai opportuno che venisse riconosciuta la medesima possibilità di deroga anche per le rinegoziazioni dei finanziamenti ai sensi dell’articolo 13, del dl Liquidità, per far sì che anche i finanziamenti (mutui e leasing) che beneficiano della Nuova Sabatini possano essere oggetto di rinegoziazione, anche in deroga alla durata massima dei 5 anni, al fine di favorire chi vuole investire in beni produttivi in questa fase emergenziale.