Leasing senza restituzione, obbligo Imu ancora in bilico
Su chi grava l’onere dell’Imu in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento sino alla restituzione dell’immobile alla società locatrice? Continua il dibattito giurisprudenziale sul tema e, come si può vedere in tabella, tanto i Comuni quanto le società di leasing possono vantare numerosi precedenti a proprio favore. Pur essendo già incardinato presso la Cassazione, il contenzioso non ha ancora avuto, a quanto risulta, una pronuncia della Suprema corte. Vediamo gli orientamenti che si fronteggiano ( clicca qui per consultare la tabella di riepilogo ), ricordando che l’articolo 9, comma 1, ultimo periodo, del Dlgs 23/2011 prevede che «per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto». Il problema sorge nel periodo che passa tra l’inadempimento del conduttore e la materiale riacquisizione del bene da parte della società locatrice, intervallo temporale che, in particolare quando l’insolvenza del conduttore sfocia in una procedura concorsuale, può durare anche anni.
La tesi dei Comuni (nota Anci-Ifel del 4 novembre 2013), che hanno tutto l’interesse ad evitare di individuare come debitore un soggetto insolvente, si basa sul disconoscimento della rilevanza della riconsegna “fisica” dell’immobile e sul diritto all’equo compenso per l’uso dell’immobile che spetterebbe (oltre al risarcimento del danno) alla società locatrice in base agli articoli 1591 e 1526 del Codice civile, considerato come elemento indicativo del mutamento della soggettività passiva. Questa impostazione identifica l’ex locatario non come “possessore” ma come mero “detentore” dell’immobile, per cui obbligato al tributo ritornerebbe ad essere il proprietario.
Di contro, per Assilea (circolare 32/2012) solo con la restituzione del bene il locatario ottiene un effetto liberatorio a questi fini, dovendo sino a quel momento essere considerato un “detentore qualificato” che, in ambito Imu, va ricondotto alla figura del possessore. Al debitore, mantenendo la disponibilità del bene, andrebbero, quindi, attribuiti tutti i benefici e gli oneri normalmente in capo al proprietario, sino a quando la riconsegna non determina la fine della “durata del contratto” prevista dal legislatore.
Come spesso accade, l’intervento del legislatore ha complicato la questione. Il comma 672 della legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) ha regolato l’aspetto ai fini Tasi, prevedendo che «per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna». Questa previsione viene letta in modo differente dalle parti in causa (e dalle Commissioni tributarie). Infatti, così come si può sostenere che la disposizione abbia una valenza interpretativa generale, valida anche ai fini Imu, si può anche opinare che, proprio perché positivamente disciplinato il caso della Tasi, agli effetti degli altri tributi vada applicata una regola differente (per quanto, Imu e Tasi siano, sostanzialmente, due facce della stessa medaglia). Da definire anche la validità, innovativa ovvero chiarificatrice, della novella.
Anche i documenti di prassi (circolare 3/DF/2012, istruzioni ai modelli dichiarativi) non aiutano ad una interpretazione univoca del fenomeno, come pure non pare decisiva la legge fallimentare (in particolare l’articolo 72-quater, che facoltizza il curatore a sciogliersi dal contratto). Per cui, se non interviene una interpretazione autentica, sarà la Corte di Cassazione a sciogliere il nodo che tanto ha impegnato in questi anni le Commissioni tributarie.
Gli orientamenti sull’Imu sugli immobili non restituititi dopo la risoluzione del leasing