Legge fallimentare: concordato, crediti fiscali allineati
Un’
• se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di attestazione;
• se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
• se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole;
• nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario, la quota di credito degradata al chirografo venga inserita in un’apposita classe.
Ai crediti erariali assistiti da una legittima causa di prelazione non può quindi essere riservato un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per i crediti assistiti da una causa di prelazione di grado posteriore, così come i crediti erariali chirografari non possono essere soddisfatti in misura inferiore a quella stabilita per i crediti chirografari di altra natura che godono del trattamento più vantaggioso.
Tuttavia il comma 1 dell’articolo 182-ter non precisa:
• se le disposizioni concernenti il divieto di trattamento dei crediti erariali indicate al punto 3) trovano applicazione anche con riferimento ai crediti privilegiati divenuti chirografari per effetto della degradazione, oggetto della classe di cui al punto 4);
• se, invece, le comparazioni previste dalle norme testé richiamate riguardano esclusivamente, da un lato, il trattamento dei crediti erariali privilegiati ab origine che non subiscono alcuna degradazione (da confrontare con quello degli altri crediti privilegiati) e, dall’altro lato, il trattamento dei crediti erariali chirografari ab origine (da confrontare con quello degli altri crediti chirografari).
Gli effetti operativi discendenti dalle due interpretazioni sono assai diversi (come risulta dagli esempi qui a fianco).
Dalla seconda tesi conseguirebbe, infatti, che a nessuna comparazione sarebbero soggetti i crediti privilegiati degradati in chirografari per incapienza dell’attivo, i quali potrebbero quindi essere soddisfatti anche con una percentuale inferiore a quella offerta agli altri creditori chirografari.
La lettera della norma potrebbe indurre a privilegiare questa seconda interpretazione, considerato che essa fa riferimento ai crediti aventi natura chirografaria; tuttavia, se così fosse, finirebbe per essere radicalmente svilita la previsione legislativa che stabilisce la costituzione obbligatoria di una apposita classe avente a oggetto i crediti erariali privilegiati degradati (a causa della incapienza dell’attivo) in chirografari: in tal caso, infatti, nessun debitore offrirebbe per il soddisfacimento di questi ultimi più di una misera percentuale, generandosi nella sostanza il medesimo effetto che si otterrebbe in assenza della costituzione di tale classe.
Se così fosse, inoltre, significherebbe che la suddetta comparazione, avente a oggetto i crediti erariali chirografari sin dall’origine, sarebbe stata prevista per un numero così limitato e irrilevante di crediti, quale è quello dei crediti erariali ab origine chirografari, da svilire anche la previsione legislativa che dispone tale comparazione.
Infine, non avrebbe molto senso una norma che, in presenza di un pagamento offerto alla generalità dei creditori chirografari nella misura, ad esempio, del 20 per cento, prevedesse l’obbligo di pagare nella medesima percentuale solo i crediti erariali chirografari sin dall’origine e, al tempo stesso, consentisse di soddisfare in misura notevolmente inferiore i crediti erariali ab origine privilegiati, divenuti chirografari solo a seguito di degradazione dovuta all’incapienza dell’attivo.