Legge fallimentare: concordato con piani più «sicuri»
La recente giurisprudenza di merito è allineata nel ritenere che le modifiche agli articoli 160 e 161 della legge fallimentare, introdotte in sede di conversione del Dl 83/2015, abbiano inteso tutelare i creditori e nel contempo favorire quegli assetti aziendali che offrano concrete prospettive di continuità. In tal senso il Tribunale di Torino, con provvedimento del 19 gennaio 2017, ha sottolineato come l’inciso inserito nell’articolo 161, comma 2, lettera e), secondo cui «la proposta [concordataria] deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare», si proponga la finalità di evitare la presentazione di domande che lascino del tutto indeterminato e aleatorio il risultato previsto.
In una pronuncia dello scorso 6 luglio il Tribunale di Trento ha, invece, rimarcato come le cennate novità normative rispondano all’esigenza di favorire la continuità aziendale, anche indiretta, manifestando un chiaro disfavore per le soluzioni concordatarie liquidatorie, nel solco di un più organico riassetto della legge fallimentare che, in linea con le previsioni contenute nella delega al governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa, si orienterebbe verso la soppressione di procedure liquidatorie “minori” (tutte confluenti in una procedura liquidatoria giudiziale unitaria).
Ferma e condivisa la ratio di fondo, le modifiche in questione hanno dato adito a riflessioni ermeneutiche e persino ad analisi strettamente lessicali che hanno animato il più recente dibattito giurisprudenziale.
Assodato che la percentuale minima del 20% destinata ai creditori chirografari debba riguardare i soli concordati liquidatori, con esclusione delle procedure che prevedano una continuità aziendale (diretta o indiretta), ci si è chiesti se, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 160, IV comma, legge fallimentare, i concetti di «pagamento» e «soddisfacimento» siano sovrapponibili, se l’obbligo di assicurare l’utilità economica prevista dalla proposta concordataria si estenda anche alle procedure in continuità, se assicurare un determinato risultato implichi anche il garantirne l’esito e, in ultima analisi, come debba tradursi detto impegno da un punto di vista giuridico e sostanziale.
È stato innanzitutto chiarito che anche la proposta di concordato in continuità dovrà essere caratterizzata da un impegno vincolante del debitore ad assicurare ai creditori il pagamento di una percentuale determinata, eventualmente anche inferiore al 20% previsto per le operazioni liquidatorie. A tale conclusione la giurisprudenza perviene avendo presente sia che l’obbligo previsto dall’articolo 161, comma 2, lettera e), legge fallimentare ha portata generale, sia che, nel disciplinare il sistema delle proposte concorrenti, l’articolo 163, comma V, legge fallimentare prevede l’inammissibilità di tali proposte quando il concordato assicura il pagamento di almeno il 40% dell’ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato in continuità, di almeno il 30% (Tribunale di Pistoia, 29.10.2015).
Ma cosa significa assicurare una determinata percentuale di pagamento? E quali sono le ripercussioni sotto il profilo della corretta formulazione della proposta e della sua attestazione?
Sebbene la giurisprudenza non sia uniforme nel ritenere che da tale obbligo di assicurazione discenda un vero e proprio impegno vincolante a corrispondere la percentuale prevista (anche in considerazione del fatto che, come ricorda il Tribunale di Pistoia, «assicurare» non vuol dire «garantire»), è stato concordemente osservato che, oggi, l’attuazione del piano concordatario deve essere prospettata in termini di ragionevole certezza, pur in un quadro di valutazioni prognostiche.
Al professionista incaricato ai sensi dell’articolo 161, comma 3, legge fallimentare, spetta dunque l’arduo compito di attestare il piano non più secondo una valutazione di mera probabilità, ma sulla base di un giudizio di sostanziale certezza che, come ha puntualizzato il Tribunale di Frosinone in una pronuncia del 20 gennaio scorso, in caso di concordato in continuità potrà esprimersi nei termini meno perentori di una «elevatissima probabilità», tenuto conto delle complesse variabili connesse alla determinazione, necessariamente in chiave prognostica, dei flussi di cassa.