Imposte

Legge di stabilità/1: staffetta fra gli sconti per l’Irap

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di Luca De Stefani

La legge di stabilità 2015 prevede, già da quest'anno, l'abrogazione delle riduzioni delle percentuali Irap, previste dal decreto bonus-Irpef. In compenso, c’è la sostanziale deduzione, però dal 2015, di tutto il costo del personale dipendente assunto a tempo indeterminato.

Aliquote Irap
Sono state abrogate tutte le riduzioni delle aliquote Irap, introdotte a decorrere dal 2014 dall'articolo 2, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (cosiddetto decreto bonus-Irpef). La principale agevolazione prevista era quella relativa alla riduzione dell'aliquota ordinaria dal 3,9% al 3,5 per cento. Rimarranno invariate, risetto allo scorso anno, anche le altre aliquote Irap, come quelle applicabili ai soggetti che operano nel settore agricolo, alle cooperative della piccola pesca e ai loro consorzi, pari all'1,9% (articolo 45, comma 1, decreto legislativo n. 446/1997), ai soggetti Ires “che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori” del 4,2%, alle banche e alle società finanziarie del 4,65% e alle imprese di assicurazione del 5,9%.

Riduzione dell'Irap deducibile
L'aumento delle deduzione ai fini Irap del costo del personale dal 2015, conseguentemente, ridurrà la quota di imposta che si potrà dedurre dal reddito d'impresa, in quanto questa è collegata alla parte indeducibile del costo del lavoro. Dal 2012 (periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012) alla fine di quest'anno, è possibile dedurre, con il principio di cassa, dal reddito d'impresa ai fini Ires e Irpef un importo pari all'Irap “relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1”, decreto legislativo n. 446/1997. Dal 2015, l'Irap deducibile sarà quella riferita al costo del personale, al netto anche della nuova deduzione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 4-octies, decreto legislativo n. 446/1997 (oltre che delle vecchie deduzioni indicate nei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1).

I costi del personale
Attualmente, le società di capitali, le ditte individuali, le snc, le sas e i soggetti assimilati, non possono dedurre, ai fini Irap, i costi per il personale dipendente e assimilato (anche se classificati in voci diverse rispetto alla B.9 del Conto economico).
Sono deducibili, però, i seguenti componenti negativi:
–i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo ed Enpaia per il settore agricolo (articolo 11, comma 1, lettera a, n. 1, decreto legislativo n. 446/97);
–le spese per gli apprendisti, i disabili, il personale assunto con contratto di formazione lavoro, oltre che per il “personale addetto alla ricerca e sviluppo” (comma 1, lettera a, n. 5), sia ricerca di base (insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità, ma che rivestono una utilità generica per l'impresa), sia ricerca applicata o sviluppo (se le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto) (circolare 5 aprile 2005, n. 13/E);
–i costi del personale fino a cinque dipendenti, per un importo massimo di 1.850 euro ciascuno, a patto che si abbiano componenti positivi non superiori a 400.000 euro (comma 4-bis1);
–la deduzione prevista per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, diretta alla riduzione del cosiddetto cuneo fiscale; si tratta della possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali di questi dipendenti (comma 1, lettera a, n. 4), oltre che dello sconto forfetario dall'imponibile Irap di un importo pari a 7.500 euro (15.000 euro per le aree svantaggiate) per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato (comma 1, lettera a, nn. 2 e 3); quest'agevolazione, relativa al cosiddetto cuneo fiscale, è di 13.500 euro per i “lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni” (21.000 euro nelle aree svantaggiate).

Incremento occupazionale
Dal 2014, l'articolo 1, comma 132, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto una nuova deduzione dei costi del personale ai fini Irap che premia l'incremento occupazionale.
A “decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014”, chi incrementa il “numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente”, può dedurre il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del Codice Civile per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta (articolo 11, comma 4-quater, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal 2014 dall'articolo 1, comma 132, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di stabilità 2014).
Limite massimo
Per ciascun dipendente, l'importo delle deduzioni ammesse per gli sconti forfetari per la riduzione del cuneo fiscale, per i contributi Inail, per le spese di apprendisti, disabili, cfl, addetti alla ricerca e sviluppo (comma 1), per la deduzione di 1.850 euro fino a cinque dipendenti (comma 4-bis1), per l'incremento occupazionale (comma 4-quater) “non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro” (articolo 11, comma 4 septies, decreto legislativo 446/97).
Novità della Legge di stabilità 2015
Dal 2015 (“periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014”), “fermo restando quanto stabilito” dall'articolo 11, Dlgs 446/1997, sarà possibile dedurre dall'imponibile Irap (grazie all'articolo 11, comma 4-octies, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dall'articolo 5, comma 1, Legge di stabilità 2015) “la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti” per:
-gli sconti forfetari per la riduzione del cuneo fiscale, per i contributi Inail, per le spese di apprendisti, disabili, cfl, addetti alla ricerca e sviluppo (comma 1, lettera a);
-per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che possono dedurre le “indennità di trasferta previste contrattualmente”, che non concorrono a formare il reddito del dipendente (comma 1-bis);
-i costi del personale fino a cinque dipendenti, per un importo massimo di 1.850 euro ciascuno, a patto che si abbiano componenti positivi non superiori a 400.000 euro (comma 4-bis1);
-l'incremento occupazionale (comma 4-quater).
Nella sostanza il “costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato” sarà tutto deducibile ai fini Irap, ma per arrivare a questo risultato si dovrà continuare a fare tutti i consueti calcoli per stabilire l'importo delle vecchie agevolazioni (ancora in vigore). Una volta trovati i singoli importi di questi bonus (e indicati nel modello Irap) si dovrà calcolare il “costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato”. A questo punto, si potrà dedurre anche la differenza tra quest'ultimo importo (il costo totale) e quanto già dedotto con le vecchie agevolazioni (ancora in vigore).
Un calcolo complesso che non sembra dare alle Entrate informazioni maggiori rispetto al “costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato”.

Il testo del disegno di legge di stabilità

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