Legittima la ripresa a tassazione degli interessi attivi
In assenza di pattuizioni aventi data certa e di annotazione in nota integrativa, è legittima la ripresa a tassazione degli interessi attivi derivante dall’applicazione della presunzione legale di onerosità del prestito concesso dal socio alla società partecipata.
Questo è il principio che la sez. tributaria della Corte di Cassazione ha confermato con la sentenza n. 29368 del 7 dicembre scorso.
La vicenda esaminata dagli Ermellini trae origine dalla conferma, da parte della Commissione tributaria regionale, del rilievo con cui l’ufficio riteneva che i versamenti effettuati dalla contribuente a favore delle proprie partecipate fossero a titoli di mutuo e, quindi, soggetti a tassazione come interessi attivi.
Il ricorso della società, che lamentava l’erronea interpretazione della norma ritenendo inoperante la presunzione di fruttuosità del finanziamento concesso, è stato respinto dai giudici della Cassazione.
Nello specifico il collegio giudicante ha ritenuto non sufficiente, nonostante il contribuente sostenesse che la prova contraria alla fruttuosità del finanziamento fosse libera, le risultanze del bilancio, deponenti nell’infruttuosità, unitamente alla produzione documentale non avente data certa.
La presenza di tali elementi ha permesso all’organo giudicante di rilevare come, ai fini della normativa fiscale, la presunzione di onerosità del finanziamento può essere vinta solo attraverso precise condizioni.
In sostanza, secondo la Cassazione, per superare la presunzione legale di onerosità del finanziamento dei soci in favore della partecipata non basta la generica enunciazione degli accordi verbali intercorsi circa l’esonero dal pagamento degli interessi, né tale prova può ritenersi riconosciuta producendo lettere generiche aventi date diverse.
Per la Cassazione, quindi, al fine di evitare che i finanziamenti dei soci producano interessi soggetti a tassazione occorre che il contribuente conferisca data certa ai documenti utilizzati per dimostrare l’infruttuosità e che tali pattuizioni risultano inequivocabilmente anche dalla nota integrativa al bilancio di esercizio.
Cassazione, sentenza n. 29368/2017