Controlli e liti

Legittimo l’accertamento che richiama documenti non allegati

di Romina Morrone

È legittimo l’avviso di accertamento notificato all’amministratore e socio di maggioranza di una Sas se richiama, senza allegarli, i documenti da lui già conosciuti, in forza dei quali era stato emesso l’accertamento presupposto nei riguardi della società. Lo ha affermato la Cassazione nell’ordinanza n. 20798 del 5 settembre.
La Commissione regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello dell’agenzia delle Entrate nella controversia relativa all’accertamento, notificato per Irpef e addizionali (comunale e regionale) all’amministratore di una Sas a ristretta base sociale (due soci: lui, socio al 99% del capitale, e un altro) imputandogli i maggiori redditi di partecipazione che scaturivano dall’accertamento induttivo emesso, per la medesima annualità, nei confronti della società. L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando (anche) violazione di legge (artt.3 e 7, legge n. 241/90; art. 42, Dpr n. 600/73) poiché la sentenza impugnata aveva ritenuto che l’accertamento del socio, motivato per relationem a quello notificato alla società, non aveva consentito al contribuente di difendersi in modo adeguato in sede giurisdizionale. La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso.
I giudici di piazza Cavour hanno dato atto che la sentenza di secondo grado aveva annullato l’atto impositivo poiché l’ufficio, pur avendo rinviato nella motivazione al pvc redatto dalla GdF a carico della società, tuttavia non aveva allegato materialmente la documentazione in forza della quale era stato emesso l’accertamento presupposto. Hanno quindi richiamato il principio di legittimità secondo il quale, in tema di motivazione per relationem degli atti di imposizione tributaria, l’articolo 7, c.1, legge n. 212 del 2000, nel prevedere che debba essere allegato, all’atto dell’amministrazione finanziaria, ogni documento richiamato nella motivazione dello stesso, non si riferisce agli atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione (Cassazione, n.18073/08 e n.407/15). Nella fattispecie al suo esame, la Corte ha ritenuto di dare applicazione a tale principio poiché il contribuente, amministratore della società alla quale era stato notificato il relativo accertamento, aveva già acquisito legale conoscenza della documentazione.

L’ordinanza n. 20798/2017 della Cassazione

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©