Controlli e liti

Legittimo l’accertamento fondato su dati di una rivista economica

di Antonio Iorio

È legittimo l’accertamento basato anche su dati estrapolati da una rivista economica che non sia stata allegata all’atto impositivo a condizione che il contenuto essenziale di tali informazioni sia riportato nel provvedimento dell’ufficio. A precisarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 4396 depositata ieri.

L’agenzia delle Entrate contestava maggiori ricavi non dichiarati ad una autoscuola sulla base di vari elementi (numero patenti rilasciate, costo medio, praticato per ciascuna patente, ecc). Faceva poi riferimento ad un’indagine statistica di settore contenuta in una rivista. La Ctp cui si rivolgeva il contribuente accoglieva il gravame, mentre la Ctr riformava la decisione di primo grado confermando in parte la rettifica dell’ufficio con un abbattimento del 35%.

Secondo i giudici di appello, infatti, le presunzioni utilizzate dall’Agenzia erano connotate dai requisiti di legge e i dati statistici - pur non allegati all’avviso di accertamento - erano sufficientemente riportati nell’atto poi impugnato. Lo studio di settore presentato dall’impresa era, inoltre, ritenuto irrealistico come il costo medio per ciascuna patente di guida conseguita dai clienti.

In considerazione poi della specifica realtà economica in cui era ubicata l’azienda, la Ctr abbatteva percentualmente i ricavi inizialmente stimati dall’ufficio. La contribuente ricorreva per cassazione lamentando in buona sostanza che la mancata allegazione dei dati della ricerca sulla cui base era stato fondata la rettifica non consentiva di difendersi adeguatamente.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso confermando che la mancata allegazione della ricerca riportata sula rivista non è causa di nullità avendo l’ufficio enunciato il suo contenuto essenziale nell’avviso di accertamento consentendo così di contrastarlo.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l’articolo 7 dello Statuto del contribuente in base al quale occorre allegare o riprodurre a pena di nullità gli atti cui il provvedimento impositivo fa riferimento, si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non ha già avuto integrale e legale conoscenza.

È sufficiente, comunque assolvere l’obbligo mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale ossia l’insieme di quelle parti dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato.
Questo principio è applicabile anche al riferimento negli atti impositivi alle indagini di mercato svolte attraverso operatori dell’informazione.

Nella vicenda oggetto del procedimento, in ogni caso, la ricerca era solo uno degli elementi che aveva portato l’ufficio ad emettere l’atto impugnato basato essenzialmente sull’esame complessivo delle patenti rilasciate sui dati certi forniti dal ministero dei Trasporti e sul prezzo medio praticato.

Cassazione, ordinanza 4396/2018

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