Legittimo il passaggio da associazione a società
Prima del 2004 la trasformazione “eterogenea” (cioè da società a soggetto non societario e viceversa) non era prevista dalla legge e si dubitava che potesse essere effettuata. Introdotta con la legge di riforma del diritto societario, è semi-sconosciuta anche perchè le norme sono assai farraginose. Non c’è da stupirsi, dunque, se si abbiano contrastanti decisioni sulla fattibilità dell’operazione nei casi non specificamente ammessi dalla legge. Iniziamo con quella - positiva - il Tribunale di Bologna; quella negativa del Tribunale di Roma è illustrata nell’articolo a fianco.
Per il Tribunale di Bologna (sentenza 1109 del 16 giugno 2017) è legittima la trasformazione da associazione non riconosciuta a società di capitali; inoltre, se i creditori dell’associazione non negano il consenso alla trasformazione, cessa la responsabilità solidale di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione trasformata in società. Il Tribunale ha, anzitutto, affrontato la questione della trasformazione eterogenea da associazione non riconosciuta in società di capitali: questa operazione è espressamente consentita dall’articolo 2500-septies del Codice civile nel caso di “trasformazione all’indietro” (da società ad associazione), ma non nell’articolo 2500-octies che si occupa di “trasformazioni in avanti”, da società a ente non societario.
Secondo il Tribunale il dato normativo non è dirimente: l’operazione si rende infatti comunque legittima perché è effettuata con modalità (l’atto pubblico notarile, il controllo del notaio, il controllo del Registro imprese) identiche a quelle disposte per le trasformazioni eterogenee espressamente ammesse dalla legge. Inoltre l’operazione trova garanzia nel fatto che, per procedere, il patrimonio dell’associazione va periziato.
Una volta ammessa la liceità dell’operazione occorre passare al tema della responsabilità per le obbligazioni dell’associazione: l’articolo 38 del Codice civile dispone, infatti, che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione risponde, oltre che il patrimonio dell’associazione, anche personalmente e solidalmente chi ha agito in nome e per conto dell’associazione. Questa norma si intreccia con quella di cui all’articolo 2500-novies del Codice civile, per il quale la trasformazione eterogenea ha effetto dopo 60 giorni dall’iscrizione nel Registro imprese della decisione di trasformazione; questo termine dilatorio, però, non si applica se vi è il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso alla trasformazione. Nei 60 giorni i creditori possono fare opposizione all’operazione di trasformazione.
Secondo il Tribunale di Bologna, il consenso dei creditori o la loro mancata opposizione non hanno la conseguenza della liberazione dei debitori solidali di cui all’articolo 38 del Codice civile dalla loro responsabilità: se è mancata l’opposizione dei creditori, ciò non significa anche che venga cancellata la responsabilità solidale, per i debiti dell’associazione, di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione stessa.
Però, alla trasformazione di associazione non riconosciuta in società di capitali si rende applicabile, per analogia, l’articolo 2500-quinquies del Codice civile dettato per la trasformazione della società di persone in società di capitali, secondo il quale se i creditori hanno dato il loro consenso, i soci con responsabilità illimitata sono liberi dalle obbligazioni sociali sorte anteriormente all’iscrizione della trasformazione nel Registro imprese. Lo stesso articolo dispone che il consenso dei creditori si presume se essi ricevano (per raccomandata o altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento) comunicazione della decisione di trasformazione e non neghino espressamente il loro consenso all’operazione nei 60 giorni dal ricevimento della comunicazione predetta.