Imposte

Legittimo il recupero ex post della Tremonti ambiente

di Giorgio Gavelli

Continua il contenzioso sulla Tremonti ambiente, l’agevolazione di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della Finanziaria 2001: la Ctp Milano 1689/03/2017 (presidente Fugacci, relatore Chiametti) ha accolto il ricorso di una società che aveva recuperato il credito Ires con dichiarazione integrativa, annullando la cartella di Equitalia.

L’avvento del fotovoltaico ha reso l’agevolazione più interessante di quanto non fosse al momento della sua istituzione, ma ha fatto sorgere diversi dubbi sulla metodologia di calcolo e, soprattutto, sulla cumulabilità con i benefici del conto energia. Poiché si rischiava l’utilizzo di un credito che le Entrate avrebbero potuto qualificare come “inesistente” (con conseguenze anche penali), molte imprese hanno preferito assicurarsi il conto energia e soprassedere all’utilizzo dell’agevolazione fiscale, finché l’articolo 19 del Decreto del 5 luglio 2012 ha stabilito espressamente la cumulabilità (anche se con il limite del 20% del costo dell’investimento) con il sistema incentivante delle tariffe.

Nel caso trattato dalla Ctp Milano, la società aveva riapprovato il bilancio 2012 (per evidenziare l’investimento ambientale) e presentato una dichiarazione integrativa, secondo le specifiche della circolare 31/E/2013, qualificando l’omissione della variazione in diminuzione come un errore contabile e ri-liquidando l’Ires dei periodi 2010 e 2011.

Tuttavia, l’Agenzia non riteneva che la differenza a favore dell’impresa scaturisse da un errore contabile e iscriveva a ruolo l’importo nel frattempo utilizzato dalla società.

I giudici milanesi riepilogano le tappe della vicenda, tra cui un interpello dalla Dre Veneto (0907-12363 del 19 marzo 2014) favorevole al comportamento tenuto dalla ricorrente, un interpello della Dre Lombardia del 5 settembre 2014 di opinione contraria (si veda «Il quotidiano del Fisco» del 14 ottobre 2014)e una risposta a interrogazione parlamentare (5-06655 del 15 ottobre 2015) dello stesso tenore.

La Ctp accoglie il ricorso, qualificando come «errore contabile» (principio Oic 29) l’omissione della società corretta con l’integrativa, avallando quindi il comportamento della contribuente, in parte scaturito dall’obbiettiva incertezza della norma.

In sostanza, la prudenza seguita dalla società nel non fruire del credito sino a quando non fosse ufficialmente chiarita la sua spettanza non può essere utilizzata per penalizzarla, giustificando la revoca del beneficio e l’applicazione delle sanzioni. Peraltro, anche se la sentenza non ne parla, in dottrina è stata spesso sostenuta l’irrazionalità di permettere le integrative a favore «oltre l’anno» solo per gli «errori contabili» (problema ora risolto dall’articolo 5 del Dlgs 193/2016, senza però effetto retroattivo, come chiarito dal Mef nella risposta all’interrogazione parlamentare del 2 agosto scorso).

Favorevole ai ricorrenti anche la decisione Ctp Bergamo 284/34/2017, che ha respinto le eccezioni delle Entrate tese a richiedere l’asseverazione a giuramento della perizia da parte del tecnico e a riferire il limite di cumulabilità del 20% del costo dell’investimento alla detassazione (e non all’effettivo risparmio d’imposta).

Ctp Milano 1689/03/2017

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