Adempimenti

Lettere d’intento, il blocco della fatturazione riduce il rischio-sanzioni

immagine non disponibile

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Emettere una fattura in regime di non imponibilità senza aver gestito con attenzione i vari adempimenti legati alle dichiarazioni di intento può costare per il fornitore di un esportatore abituale da 250 euro al 100% dell’imposta non addebitata nei casi più gravi. È dunque opportuno disporre di una procedura, anche informatica, di blocco della fatturazione in assenza di riscontro telematico della presentazione della dichiarazione d’intento all’agenzia delle Entrate nonché in assenza di annotazione della stessa nei registri della società. Per evitare di incorrere in sanzioni, può essere utile anche la gestione di un blocco alla possibilità di emettere fattura senza Iva una volta che si sia superata la soglia numerica indicata obbligatoriamente, dallo scorso marzo, nella dichiarazione di intento.

Le sanzioni per il fornitore
Il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972 e, dunque, senza addebitare l’Iva, in mancanza della dichiarazione d’intento, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del tributo (articolo 7 del Dlgs 471/1997).
Fissa e non proporzionale è la sanzione per il cedente o il prestatore dell’esportatore abituale, che effettua operazioni senza addebito dell’Iva ex articolo 8, comma 1, lettera c), prima di aver ricevuto da parte dello stesso la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’agenzia delle Entrate (e conservatane la prova). In questi casi la punizione consiste nell’applicazione di una sanzione da 250 a 2mila euro che dovrebbe essere applicata per ogni dichiarazione di intento il cui invio all’Agenzia da parte del cliente non sia stato riscontrato telematicamente prima dell’effettuazione dell’operazione senza addebito dell’imposta.

Ma le sanzioni non finiscono qui perché il fornitore dell’esportatore abituale che abbia tempestivamente riscontrato telematicamente l’invio della dichiarazione d’intento all’Agenzia, correttamente applicato il regime di non imponibilità con rispetto ai limiti quantitativi in essa indicati, nel caso in cui abbia però dimenticato di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni ricevute, potrebbe essere punito con la pena pecuniaria da 516 a 2.582 euro, salvo che si riesca ad ottenere il riconoscimento di questa violazione come di natura formale ex articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997.

Le sanzioni per l’esportatore abituale
Il contribuente che invii al proprio fornitore o alla dogana la dichiarazione intento allo scopo di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell’Iva, senza aver i presupposti richiesti dalla legge (in sintesi, più del 10% di esportazioni/cessioni intracomunitarie, rispetto al volume d’affari rettificato), è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell’omesso pagamento dell’Iva rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori (non anche lo spedizioniere doganale che l’ha presentata).
Le stesse sanzioni sono applicate nel caso in cui un esportatore abituale che ha i requisiti per acquistare in regime di non imponibilità se ne avvalga oltre il limite consentito (in, sintesi acquisti dell’anno solare precedente o dei dodici mesi precedenti).
La sanzione per il cosiddetto splafonamento non solo è ridotta alla metà se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario dell’esportatore abituale, ma si azzera se l’imposta viene versata all’ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’esportazione, previa regolarizzazione della fattura. Da segnalare, infine, che la regolarizzazione dello “splafonamento” è stata recentemente trattata nella risoluzione 16/E/2017 delle Entrate .

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©