Liquidazione Iva di gruppo anche con controllate estere senza partita Iva
Via libera alla complicata compilazione del quadro VG del modello Iva annuale per esercitare l’opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo, nel caso in cui alcune delle società della catena di controllo siano ubicate all’estero e siano prive del numero di partita Iva italiano. Questa opzione, già concessa dalle risoluzioni 3 dicembre 1991, n. 475921 e 6 novembre 2002, n. 347/E, è stata trattata dall’agenzia delle Entrate con la risposta del 23 ottobre 2019, n. 421, con la quale è stato spiegato, con un esempio, come compilare il quadro VG del modello Iva annuale.
La liquidazione Iva di gruppo
Con la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo (articolo 73, Dpr 633/1972 e decreti 13 dicembre 1979 e 13 febbraio 2017) le società legate da rapporti di controllo (con una percentuale superiore al 50% del capitale, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto 13 dicembre 1979) e con appositi requisiti, possono liquidare periodicamente (mensilmente o trimestralmente) l’Iva in maniera unitaria, mediante la compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle singole liquidazioni delle società partecipanti e da queste trasferite al gruppo. Pertanto, i versamenti mensili o trimestrali, oltre che il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllante, la quale determina l’Iva da versare o il credito del gruppo.
In un gruppo con più società controllate, non necessariamente tutte le società debbono partecipare alla liquidazione di gruppo (circolare 28 febbraio 1986, n. 16/E).
Possono aderire alla liquidazione dell’Iva di gruppo, comunque, anche le società residenti in altri Stati Ue, a patto che siano identificate ai fini Iva in Italia, tramite una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta (articoli 17, comma 3, e 35-ter, Dpr 633/1972).
Se nella catena di controllo di soggetti che partecipano alla compensazione Iva di gruppo, vi sono anche delle società estere è irrilevante, ai fini della procedura di consolidamento, che alcune delle società costituenti anelli della catena siano ubicate all’estero e siano quindi prive del numero di partita Iva (risoluzioni 3 dicembre 1991, n. 475921 e 6 novembre 2002, n. 347/E).
L’opzione
Per poter applicare la liquidazione dell’Iva di gruppo, l’ente o la società commerciale controllante, nella dichiarazione Iva da presentare nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione (articolo 73, comma 3, Dpr 633/1972) deve compilare:
● la sezione I del quadro VG, indicando per tutte le società partecipanti alla compensazione Iva il numero di partita Iva, la percentuale di possesso, la data da cui decorre l’opzione e il numero di partita Iva del soggetto che detiene il possesso;
● la sezione II, indicando i dati dei soggetti che partecipano alla catena di controllo, ma che non partecipano anche alla liquidazione Iva di gruppo, ai fini del rispetto della percentuale di controllo.
Nelle suddette due sezioni del quadro VG del modello Iva 2019, relativo al 2018, sono state introdotte rispettivamente le caselle 7 e 6, «Soggetto estero», che vanno barrate nel caso in cui il soggetto non residente, che detiene il controllo, sia privo di una posizione Iva in Italia (istruzioni al modello annuale).
L’esempio delle Entrate
Il caso trattato dalla risposta delle Entrate del 23 ottobre 2019, n. 421, riguarda la società sub-holding Alfa, che è controllata al 100% dalla società Beta (non registrata ai fini Iva in Italia) e che controlla al 100% le società Gamma (stabilita in Germania e non registrata ai fini Iva in Italia) e Delta (stabilita ai fini Iva in Italia).
Gamma, a sua volta, controlla al 100% la Epsilon (non stabilita e non registrata ai fini Iva in Italia), la quale controlla al 100% la Zeta (non stabilita in Italia, ma identificata ai fini Iva in Italia).
Delta, invece, controlla al 100% la Eta e la Theta.
L’istante (Alfa), in qualità di controllante, e per le controllate Eta e Zeta, vorrebbe ricorrere alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.
L’agenzia delle Entrate ha spiegato come, a questi fini, Alfa debba compilare il quadro VG del modello Iva annuale.
Per la controllata al 100% Eta (tramite la controllata Delta, stabilita ai fini Iva in Italia) deve indicare la partita Iva della controllata Eta nel rigo VG2, campo 2. Non deve barrare la casella della colonna 3 del rigo VG2 (ingresso), mentre deve compilare i campi 1, 5 e 6 con riferimento a Delta. In particolare, nel campo 1 va riportata la data a partire dalla quale, e senza interruzioni, Delta possiede la partecipazione in Eta. Nei campi 5 e 6, invece, vanno riportati, rispettivamente, il numero di partita Iva di Delta e la percentuale di possesso che Delta ha in Eta. In questo caso, quindi, non va barrato il nuovo campo 7, «Soggetto estero», riservato ai casi in cui il soggetto non residente che detiene la maggioranza delle azioni o quote sia privo di una posizione Iva nel territorio dello Stato.
I dati di Delta (stabilita ai fini Iva in Italia), poi, vanno riportati anche nella sezione II del quadro VG, riservato alle «società partecipanti alla catena di controllo, ma non alla compensazione Iva». In particolare, Alfa deve compilare, con riferimento a Delta, esclusivamente i campi 1, 2, 3 e 4, senza compilare, quindi, la casella di colonna 5, «rinuncia», che deve essere utilizzata solo da parte del soggetto che precede la controllante nella catena di controllo e che rinuncia ad avvalersi della disciplina dell’Iva di gruppo.
Relativamente a Zeta (non stabilita in Italia, ma identificata ai fini Iva in Italia), controllata al 100% da Alfa (tramite Gamma, stabilita in Germania e non registrata ai fini Iva in Italia, che, a sua volta, controlla al 100% la Epsilon, non stabilita e non registrata ai fini Iva in Italia), Alfa deve indicare la partita Iva di Zeta nel rigo VG3, campo 2 (sezione I). Non deve barrare la casella della colonna 3 del rigo VG3 (ingresso). Deve compilare i campi 1 e 6, con riferimento a Epsilon. Quest’ultima non è stabilita e non è registrata ai fini Iva in Italia, quindi, non va compilato il campo 5, che sarebbe riservato all’eventuale partita Iva italiana. Sempre con riferimento a Epsilon, Alfa barra la casella di colonna 7, «Soggetto estero», riservata appunto ai soggetti non residenti, che detengono la maggioranza delle azioni o quote della controllata e che sono privi di una posizione Iva italiana.
I dati delle società Gamma, posta in posizione intermedia nella catena di controllo tra Alfa e Epsilon, non vanno riportati nel quadro VG. Non vanno riportato neanche i dati di Theta.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 421/2019