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Liquidazione volontaria della Srl al bivio con la nuova crisi d’impresa

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di Paolo Meneghetti

Quali scenari si aprono quando una Srl avvia una liquidazione volontaria e si trova nella condizione di non poter estinguere tutte le posizioni debitorie? La risposta a questa domanda, che da sempre costituisce un nodo centrale della procedura di liquidazione societaria, cambia a seconda che la società sia (o non sia) fallibile e debba (o non debba) nominare l’organo di vigilanza.

Con una previsione normativa il cui contenuto è spesso oggetto di critiche da parte della dottrina, il Codice della crisi ha inoltre previsto l’individuazione di specifici indici di crisi per le società in liquidazione. Anche se per le piccole imprese senza vigilanza il decreto correttivo in via di presentazione al Consiglio dei ministri potrebbe far slittare la segnalazione di crisi al 15 febbraio 2021.

Società non fallibile e senza organo di controllo o revisione

Si tratta di Srl di piccole dimensioni che non sono in grado con l’attivo ricavabile dalla liquidazione di pagare tutte le posizioni debitorie. Tale situazione non sembra possa ostacolare la chiusura della liquidazione e la conseguente estinzione della società, posto che in ogni caso il creditore insoddisfatto potrà attivare le procedure previste dall’articolo 2495 del Codice civile, comma 2 che prevede la possibilità di rivolgersi ai soci nel limite delle somme da questi incassate durante la liquidazione, oppure di rivolgersi al liquidatore se il mancato pagamento dipende da sua colpa.

VEDI IL GRAFICO: Il percorso della liquidazione della Srl

Al riguardo è utile ricordare il decreto del Tribunale di Catania del 9 aprile 2009 in cui si afferma che l’esistenza di situazioni debitorie della società non costituisce elemento che possa essere valutato dal conservatore del registro delle imprese all’atto dell’iscrizione della cancellazione di una Srl, al fine di impedirla, in quanto il legislatore fa scaturire dall’esistenza di creditori sociali insoddisfatti non già un impedimento alla cancellazione, bensì una responsabilità dei soci e/o del liquidatore

Società fallibile senza organo di controllo o revisione

Per queste società lo scenario è simile a quello del caso precedente con la differenza che il liquidatore dovrà valutare, una volta assunta la consapevolezza della insufficienza dell’attivo per estinguere il passivo, se sia opportuno/necessario fare istanza di autofallimento ( si veda al riguardo l’articolo a fianco). Inoltre il creditore insoddisfatto potrà agire (oltre che nei casi previsti dall’articolo 2495 del Codice civile ) facendo istanza di fallimento (o di liquidazione giudiziale in base al Codice della Crisi) entro un anno dalla cancellazione al Registro imprese secondo quanto disposto dall’articolo 10 della legge fallimentare (il cui contenuto è riportato nell’articolo 33 del Codice della crisi) .

Società fallibile con organo di controllo o revisione

Il Codice della crisi ha ampliato la platea delle Srl obbligate a dotarsi dell’organo di controllo. Per le new entry il termine per nominare il sindaco o il revisore è scaduto il 16 dicembre scorso (si veda Il Sole 24 Ore del 16 dicembre). Ma, fino al 15 agosto 2020 (data in cui scatterà la riforma complessiva prevista dal Codice) l’organo di vigilanza non ha l’obbligo di segnalare le difficoltà a organi esterni. Deve solo controllare che vengano rispettate da parte del liquidatore le regole di corretto comportamento (ad esempio la par condicio creditorum e l’ordine dei privilegi). Fino all’entrata in vigore del Dlgs 14/2019, per questo tipo di Srl varranno quindi le stesse regole previste per le società fallibili senza organo di controllo.

Dopo tale data la situazione cambierà completamente. L’organo di controllo o revisione dovrà infatti valutare se sussistono le condizioni per segnalare all’Ocri lo stato di crisi, con l’obiettivo di risolverla prima di avviare le tradizionali procedure concorsuali.

Società in liquidazione

Il Codice della Crisi ha previsto indici di crisi anche per le società in liquidazione. Messi a punto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec), sono ora all’esame del ministero dello Sviluppo economico per l’approvazione e saranno operativi dal 15 agosto 2020.

Il tema delicato è valutare se abbia senso o meno parlare di crisi aziendale per un soggetto che ha già deciso (per scelta volontaria o meno) di cessare l’attività e di liquidare il proprio patrimonio. Non essendo presente una prospettiva di continuità aziendale non sembra appropriato attivare una procedura di soluzione della crisi (con i relativi costi). In base al documento del Cndcec, l’indice di “stato di crisi” per la società in liquidazione è il rapporto tra il valore dell’attivo liquidabile e il debito complessivo, nel senso che ove questo rapporto sia inferiore a 1 si avrà uno stato di “crisi”, nella quale, tuttavia, non è ben chiaro quale possa essere il quid pluris dell’Ocri rispetto a un’eventuale decisione autonoma dei soci.

VEDI IL GRAFICO: Il percorso della liquidazione della Srl

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