Liquidazioni Iva, nell’invio dei dati gestione «parallela» blocca-incoerenze
Scade il 18 settembre il termine per l’invio delle comunicazioni telematiche dei dati delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre del 2017 e il 28 settembre il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture Iva emesse e ricevute relative all’intero primo semestre dell’anno.
Le semplificazioni necessarie
Due adempimenti che, secondo Assonime, dovrebbero essere semplificati. In effetti, l’Associazione nella circolare 22 di ieri, anche alla luce delle incongruenze della disciplina normativa dei diversi oneri comunicativi e delle difficoltà pratiche incontrate dai soggetti tenuti all’invio della comunicazioni delle liquidazioni Iva, esprime l’auspicio di un ripensamento generale del legislatore sul tema. La proposta avanzata dall’Associazione è nel senso di andare incontro alle esigenze di semplificazione degli oneri dichiarativi, pur nel rispetto delle finalità antievasione dell’Iva, con una misura idonea a contemperare tali esigenze, quale potrebbe essere l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni B2B, ovvero alle operazioni tra soggetti passivi privati. La circolare sottolinea come tale obiettivo potrebbe essere realizzato, previo accordo con le autorità di Bruxelles già nella legge di stabilità di quest’anno. La proposta è di sicuro interesse ed è pienamente condivisibile, ma purtroppo per ora è solo futuribile.
Le indicazioni operative
Tornando, quindi, ai due adempimenti di prossima scadenza gli stessi perseguono l’obiettivo di permettere all’amministrazione finanziaria, confrontando i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni, i dati emergenti dalle comunicazioni delle fatture emesse e ricevute e i risultati dei versamenti effettivamente eseguiti dai soggetti passivi con F24, di determinare, in modo più tempestivo, incongruenze rispetto alla corretta applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Le anomalie riscontrate saranno dal fisco comunicate al contribuente che potrà fornire chiarimenti o versare quanto dovuto attraverso lo strumento del ravvedimento operoso.
I termini di presentazione della comunicazione delle liquidazioni Iva e della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute restano per ora disallineati essendo la prima richiesta trimestralmente e la seconda semestralmente. Questa disarmonia temporale, però, trova due momenti di allineamento contenutistico: il primo costituito dal 28 settembre, data in cui il fisco disporrà, in riferimento al primo semestre 2017, sia del risultato delle liquidazioni Iva sia della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute; il secondo al 30 aprile 2018, data in cui il fisco disporrà contemporaneamente dei dati annuali sia delle liquidazioni, sia della comunicazione fatture, sia della dichiarazione Iva. In quel momento il fisco, in modo più tempestivo che in passato, potrà effettuare diverse elaborazioni e potrà giungere a diversi risultati di incoerenza con riferimento all’intero anno fiscale.
Proprio tenendo conto della logica sottostante agli adempimenti, sembra importante che il contribuente, adesso con riferimento al primo semestre ed entro aprile con riferimento all’intera annualità, faccia attenzione sia nella fase di redazione delle singole comunicazioni che nella fase successiva di riconciliazione dei dati comunicati alla loro coerenza. In effetti, alla luce dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate, a seguito dell’emanazione dei provvedimenti, con le circolari 1/E/2017 e 8/E/2017, con le risoluzioni 87/E/2017 e 104/E/2017 e con le Faq pubblicate sul sito è necessario assumere comportamenti omogenei. È chiaro, ad esempio, che le liquidazioni periodiche Iva che indicano l’Iva esigibile e quella detraibile di periodo, potrebbero essere non facilmente riconciliabili con le comunicazioni delle fatture Iva perché queste ultime contengono una serie di operazioni che pur essendo irrilevanti ai fini Iva (e quindi non concorrono, nella comunicazione delle liquidazioni Iva, alla formazione della esigibilità o meno dell’imposta) devono essere comunicate (si pensi a tutte quelle operazioni non soggette codice N2).