Liti pendenti, domanda di definizione anche online
La domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia si può inviare anche tramite i servizi telematici delle Entrate. Con la predisposizione dell’applicativo - annunciata ieri da un comunicato ufficiale - parte di fatto la possibilità di aderire al nuovo istituto.
Finora era possibile solo presentare la domanda presso i competenti uffici i quali verosimilmente le tenevano in giacenza in attesa del software.
La circostanza che tale applicativo sia stato reso disponibile solo il 9 di agosto deve far riflettere. Il provvedimento è entrato in vigore il 24 aprile ( Dl 50/2017, articolo 11 ). Anche se poi ci sono stati ritocchi in fase di conversione, sono stati necessari comunque circa quattro mesi per predisporre il software.
La scadenza è fissata per il 2 ottobre. Praticamente poco più di un mese a disposizione soprattutto se si considera che nel mese di agosto verosimilmente professionisti e contribuenti potrebbero anche fruire di qualche giorno di vacanza. Un ritardo che rischia poi di pesare sulla ripresa del lavoro negli studi dei professionisti e di non agevolare la decisione di aderire in tempi così ristretti.
La procedura online
Sotto il profilo operativo sul sito www.agenziaentrate.gov.it è disponibile l’applicazione «DCT» che consente di compilare e trasmettere online, entro il 2 ottobre 2017, l’istanza per definire le liti fiscali. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all’interno della sezione «Servizi per > Richiedere», utilizzare la funzione «Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (articolo 11 del Dl 50/2017)» per la compilazione e la trasmissione.
Venendo ai contenuti dell’istanza si ricorda che la domanda si compone del frontespizio e delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari a identificare il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado ovvero che è subentrato.
Occorre poi indicare i dati necessari a individuare la controversia pendente oggetto di definizione, i riferimenti dell’atto impugnato e le somme dovute. Si ricorda che il provvedimento da definire (e quindi le conseguenti somme lorde da versare) è quello oggetto di impugnazione considerando, però, eventuali annullamenti parziali.
Il calcolo
È possibile decurtare dalle somme dovute per la definizione tutti gli importi già corrisposti a seguito di iscrizioni a ruolo provvisorie relative al procedimento del quale si chiede la definizione.
Restano escluse le somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica, anche se pagati in via provvisoria.
Se il contribuente abbia aderito alla rottamazione occorre indicare (e quindi scomputare) il totale delle somme dovute (versate e da versare) all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi.
Il pagamento
Una volta così determinato l’importo netto dovuto, il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure in massimo tre rate, solo a condizione che gli importi da versare complessivamente superino 2mila euro.
Nel caso di pagamento in tre rate, la seconda rata, pari al 40%, deve essere versata entro il 30 novembre 2017 e la terza rata, nella misura del residuo 20%, entro il 2 luglio 2018. In caso di pagamento in due rate, la seconda e ultima rata, pari al 60%, deve essere versata entro il 30 novembre 2017. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017.
La definizione si perfeziona con il pagamento integrale dell’importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il 2 ottobre 2017 in via telematica.
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