Liti, sanzione del 30% senza ruolo
In caso di omesso o ritardato pagamento di qualsiasi imposta da corrispondere a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio, al contribuente si rende applicabile l’ulteriore sanzione del 30% a prescindere dall’iscrizione a ruolo, o meno, delle somme. A fornire questa singolare interpretazione è la Corte di cassazione con la sentenza 23784 depositata ieri
La vicenda riguardava una società che, nel corso del processo, dopo aver puntualmente versato le imposte e le sanzioni previste in pendenza di giudizio, versava spontaneamente l’ultima parte del pagamento a seguito della soccombenza definitiva (1/3).
Nella circostanza pagava anche le sanzioni del 30% per ritardato versamento delle quali poi però chiedeva il rimborso. Avverso il diniego dell’Agenzia ricorreva in Ctp che confermava la spettanza del rimborso. L’appello dell’Ufficio veniva respinto dalla commissione regionale. L’Agenzia allora ha presentato ricorso per Cassazione lamentando che ,nella specie, non si trattava di imposte iscritte a ruolo per le quali non trovava applicazione la sanzione di ritardato o omesso versamento (articolo 13, Dlgs 471/97) ma di adempimento spontaneo.
La Cassazione pur respingendo l’impugnazione dell’ufficio, perché nessuna sanzione poteva essere irrogata stante le tempestività dei pagamenti (l’ultima frazione addirittura prima dell’iscrizione a ruolo) ha fornito alcuni chiarimenti al riguardo. Per gli avvisi di accertamento per imposte dirette, Irap ed Iva è previsto l’obbligo di versare un terzo delle sole imposte pretese, oltre interessi, in pendenza del primo grado di giudizio. In esito alla sentenza di I grado, occorre versare:
i due terzi (anche delle sanzioni), dopo la pronuncia della Ctp che respinge il ricorso;
l’ammontare che risulta dalla sentenza della Ctp, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso.
A seguito della sentenza di secondo grado occorre corrispondere tutto il residuo ammontare (comprese le sanzioni) determinato dalla Ctr. Secondo i giudici di legittimità, in caso di omesso o ritardato pagamento delle frazioni sopra indicate, il contribuente è tenuto al pagamento dell’ulteriore sanzione (pari al 30%) ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 471/97 che si applica sia all’ipotesi in cui vi sia stata iscrizione a ruolo, sia nell’ipotesi in cui ciò sia mancato.
L’interpretazione desta perplessità: basti pensare che mai l’agenzia delle Entrate ha irrogato tale sanzione ritenendola non applicabile.
Va da sé che se dovesse ora mutare la prassi si porrebbero questioni particolarmente delicate. Innanzitutto occorrerebbe comprendere se l’eventuale sospensiva, poiché sempre successiva alla scadenza del pagamento frazionato, farebbe venir meno la sanzione soprattutto in presenza di una successiva pronuncia contraria al contribuente
Poi vi sarebbe un aggravio sanzionatorio: per la stessa violazione, il contribuente verrebbe sanzionato sia per l’illecito principale (ad esempio, dichiarazione infedele) e poi per il ritardato versamento delle medesime somme frazionate in pendenza di giudizio. In ultimo vi sarebbe la posizione dei dipendenti dell’Agenzia che non hanno mai irrogato queste sanzioni che, considerate le entità dei contenziosi, rappresentano cifre elevatissime. Stante la delicatezza della vicenda sarebbe auspicabile una norma interpretativa sul punto.
Cassazione, sentenza 23784/2017