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Liti tributarie, definizione agevolata senza effetto sui contributi Inps

Per Cassazione la pretesa rimane impregiudicata e ferma sul maggior reddito richiesto

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di Francesco Falcone

La definizione agevolata, che era stata già inserita nella delega fiscale, sembra uscire da quelle misure destinate a portare a casa la riforma della giustizia tributaria. Questo in quanto il rischio che venga vista come un condono mascherato è troppo alto.

In realtà la Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria aveva ritenuto che è solo all'interno d'una riforma strutturale che si possono pienamente giustificare alcuni interventi legislativi (come quello della definizione agevolata) volti a ridurre il contenzioso pendente presso la Cassazione.

E, proprio all'interno di una riforma strutturale, si sarebbero potute apportare delle integrazioni che riguardano gli effetti che ogni definizione agevolata delle liti tributarie ha prodotto e produce sugli altri settori dell'ordinamento giuridico e che non hanno trovato ancora una soluzione normativa.Tra i tipi di problemi che si possono presentare ci sono quelli, ad esempio nel settore penale, relativi al mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni; quelli, nel settore previdenziale, legati alla riduzione della pretesa tributaria con riferimento ai maggiori contributi previdenziali richiesti ed, infine, quelli legati al pagamento rateale del debito.

E così, nello specifico, il problema che si può porre (e che probabilmente si porrà) nelle cause nelle quali è stata convenuta l'agenzia delle Entrate, e che hanno ad oggetto l'omesso versamento delle ritenute certificate, dell'Iva, e l'indebita compensazione (limitatamente all'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 10 quater Dlgs 74/2000), è se la definizione della lite pendente (che non comporta il pagamento delle sanzioni amministrative e degli interessi successivi al tempo dell'accertamento) può essere ritenuta utile o meno ai fini della causa di non punibilità in penale.

Altro problema riguarda gli effetti della definizione agevolata della lite tributaria sull’obbligazione contributiva previdenziale e dell’esito dell’accertamento da cui è derivata la maggiore pretesa contributiva previdenziale.

Per la Cassazione la definizione agevolata della lite tributaria, con pagamento di una percentuale ridotta dell'imposta in contestazione, non incide sul calcolo dei contributi Inps, la cui pretesa rimane impregiudicata e ferma sul maggior reddito richiesto nell'accertamento che permane nell'ordinamento giuridico.

Ma se l'accertamento non è divenuto definitivo i maggiori redditi non possono essere considerati quali definitivamente accertati ovvero conseguiti a fini fiscali.

Anche in questo senso è, quantomai, necessario un intervento del legislatore. Intervento che ad esempio si è avuto nel momento in cui è stata cambiata la disciplina tesa ad ottenere il certificato di regolarità contributiva per potere partecipare ad una gara d'appalto. Oggi, sebbene la nuova previsione (articolo 80 del Dlgs 50/2016) sia più restrittiva, nel senso che fa rientrate anche pretese non definitivamente accertate, tuttavia esclude che per il rilascio sia avvenuto l'integrale pagamento nel momento in cui ammette un impegno vincolante, quale può essere quello del pagamento rateale a seguito di adesione alla definizione agevolata alla definizione della lite tributaria.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Contenzioso Tributario del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24 .