Imposte

Lo sconto in fattura è valido anche se risulta solo nel saldo

Per le Entrate il committente non deve però avere fruito della detrazione in acconto. Semaforo rosso anche nel caso in cui sia stata effettuata la cessione a terzi

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di Luca De Stefani

Via libera allo sconto in fattura su tutto l’importo dell’intervento contrattualmente pattuito anche se manca la sua indicazione nella fattura di acconto, a patto che lo sconto complessivo sia indicato nella fattura di saldo e il committente non abbia detratto il pagamento effettuato della fattura di acconto.

Questa importante soluzione a un classico errore degli sconti in fattura è contenuta nella risposta a interpello 238/2023 di ieri, con la quale l’agenzia delle Entrate ha trattato il caso di un fornitore di un sistema di climatizzazione e di un impianto fotovoltaico (per un «corrispettivo pattuito» complessivo, ad esempio, di 10mila euro, Iva compresa), agevolati con il bonus casa del 50% (5mila euro), per i quali è stata emessa:

una fattura in acconto, pagata per l’intero valore dal committente (ad esempio, 3mila euro, Iva compresa);

una fattura a saldo (nell’esempio, di 7mila euro), con applicazione dello sconto in fattura del bonus casa, pari al 50% dell’«intero corrispettivo pattuito» (quindi, il 50% non solo del saldo di 7mila euro, ma anche dell’acconto già pagato di 3mila euro); nel nostro esempio, lo sconto indicato nella fattura di saldo è pari a 5mila euro (50% di 10mila euro), pertanto, il cliente ha pagato la seconda fattura solo 2mila euro (7mila–5mila).

Successivamente, il cliente ha inviato la Comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura alle Entrate per il «50% del valore dell’intervento» complessivo (nel nostro esempio, lo sconto di 5mila euro).

L’Agenzia ha rilevato:

che il corrispettivo complessivo dell’intervento è pari alla somma delle due fatture emesse;

che queste richiamano il progetto e i dati dell’immobile;

che lo sconto praticato corrisponde alla detrazione ammessa;

che nella fattura a saldo è stato «indicato l’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto su cui calcolare lo sconto spettante, nonché l’importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto».

Pertanto, «nonostante l’errore di fatturazione commesso», sembrano, comunque, ricorrere gli altri presupposti per lo sconto in fattura e «sembra possibile dimostrare»:

che lo sconto in fattura è stato concordato contrattualmente;

che il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte;

che «gli importi corrisposti sono tra loro riconciliabili, attraverso l’esame congiunto dell’accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti».

In conclusione, l’Agenzia ha dato parere favorevole al descritto sconto in fattura «con riguardo a tutta la spesa sostenuta» (saldo e acconto), a patto che il committente non abbia fruito della detrazione del bonus casa del 50% dell’acconto, in Redditi o nel 730, né lo abbia ceduto a terzi. Per provare questa circostanza, può tornare utile l’integrazione, con un documento extracontabile, della fattura emessa a titolo di acconto con il richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati.

Le Entrate, nonostante il parere favorevole allo sconto su tutto l’intervento, hanno ricordato che la presenza di questi errori, pur non inficiando la spettanza della detrazione, costituisce un «indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio».

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