Lo spesometro guarda anche all’annotazione della fattura nei registri
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Le regole dell’articolo 74-ter prevedono, infatti, che agenzie di viaggio e tour operator quando fatturano dei pacchetti di viaggio non determinano l’Iva con le regole ordinarie, ma liquidano l’imposta deducendo dai ricavi i costi afferenti ai pacchetti venduti al lordo dell’eventuale Iva pagata, calcolando poi l’Iva dovuta solo sul differenziale tra questi due importi. L’emissione della fattura ai clienti avviene sempre con Iva compresa.
Le fatture con Iva esposta
Il primo tema riguarda le fatture d’acquisto che il tour operator e le agenzie organizzatrici ricevono dai fornitori di servizio (hotel, imprese di trasporto eccetera) con Iva esposta. Queste fatture devono essere comunicate al fisco distinguendo l’imponibile e l’imposta oppure possono essere riportate in modo complessivo indicando che sono soggette al regime speciale? L’Agenzia, venendo anche incontro alle esigenze degli operatori che non gestiscono il dato in modo separato, risponde che queste fatture passive possono essere indicate in modo complessivo indicando quale natura dell’operazione il codice N5 ( regime del margine).
La registrazione
Altro tema è relativo alle modalità con cui tour operator e agenzie di viaggio registrano le fatture. Il Dm 340/1999 all’articolo 5 consente di poter annotare nei registri Iva vendite le operazioni eseguite entro il mese successivo: quindi l’operatore si può trovare nella situazione di aver emesso una fattura in data 30 giugno ma averla annotata nel registro Iva in data 31 luglio. Questa operazione quando va comunicata? Le e Entrate, richiamando le deroghe già previste per gli autotrasportatori consentono di comunicare i dati fatture in base all’annotazione sul registro Iva vendite. In effetti, nel caso richiamato le fatture non saranno riepilogate entro il 16 ottobre con riferimento il primo semestre del 2017, ma saranno comunicate al fisco entro il 28 febbraio 2018.
I dati nella fattura
Ulteriore problema riguarda i dati contenuti nella fattura che il tour operator emette al cliente/viaggiatore attraverso l’intermediazione dell’agenzia di viaggio. In questo caso il problema che si presenta è che il tour operator può avere delle concrete difficoltà a reperire il domicilio fiscale e il codice fiscale dello stesso perché viene reperito direttamente dall’agenzie di viaggio intermediaria. Da una parte, prendendo atto che l’articolo 4, comma 2, del Dm 340/1999 prevede espressamente la facoltà per i tour operator di non reperire i dati di residenza del cliente viaggiatore finale, domiciliandolo presso l’agenzia viaggi intermediaria, le Entrate permettono di comunicare direttamente quale domicilio quella dell’agenzia di viaggio intermediaria; dall’altra, però, sottolineano che la comunicazione del tour operator deve sempre contenere il codice fiscale o la partita Iva del cliente viaggiatore che, comunque dovrebbe essere sempre contenuta nella fattura emessa dall’agenzie di viaggio intermediarie.
Le provvigioni
Un ulteriore problema da risolvere è legato al trattamento delle fatture che i tour operator emettono per conto delle agenzie viaggi intermediarie per il riconoscimento delle relative provvigioni. Per i tour operator le fatture emesse costituiscono delle
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