Lo spesometro mette sotto esame i codici delle operazioni
Corsa contro il tempo per inviare i dati delle fatture attive emesse e quelle passive registrate nel primo semestre 2017 (cosiddetto spesometro) entro giovedì 28 settembre 2017 (comunicato stampa delle Entrate del primo settembre 2017, ancora senza copertura normativa). Entro la stessa data va effettuato anche l’invio “opzionale” ( Dlgs 127/2015 ), per il quale valgono le stesse scadenze dello spesometro.
Nella tabella a lato sono state individuate le diverse “nature” delle principali operazioni Iva, da inserire nell’apposito campo dello spesometro, nel caso in cui non venga riportato l’importo dell’Iva, perché l’operazione è non imponibile, esente, esclusa, non soggetta (fuori campo) ecc.
Servizi generici resi a soggetti Ue ed extra-Ue
I servizi generici resi a soggetti passivi Ue (come quelli resi ad operatori economici extra-Ue) sono operazioni «non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità» previsto dall’articolo 7-ter, Dpr 633/1972 , e la natura da indicare dovrebbe essere N2 e non N6 (come invece codificato da qualche software). Invece, se il committente è un privato (B2C) o un soggetto economico extra-Ue, stabilito in Italia (ad esempio, con stabile organizzazione), la fattura del servizio va con Iva italiana e non si pone il problema della natura.
Servizi generici ricevuti da soggetti Ue
Si utilizza la natura N6, invece, per i servizi generici ricevuti da un soggetto passivo intracomunitario, per i quali si è provveduto a integrare la fattura con Iva (se l’operazione è imponibile) e a registrarla sia nel registro Iva acquisti che in quello vendite (dal 17 marzo 2012 non è più possibile l’autofatturazione per l’articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972). I dati di queste fatture ricevute però «devono essere riportati una sola volta» nello spesometro, precisamente tra i documenti ricevuti, valorizzando anche i campi “Imposta” e “Aliquota” (circolare 1/E/2017). Si tratta di un’eccezione alla regola generale che prevede l’impossibilità di compilare sia il campo della natura che quello dell’imposta.
Servizi generici ricevuti da soggetti extra-Ue
Lo stesso vale per i dati delle autofatture emesse entro il 15 del mese successivo a quello del servizio generico, effettuato da un soggetto extra-Ue, le quali devono essere registrate sia nel registro Iva vendite che nel registro Iva acquisti. Anche in questi casi, i dati dell’imponibile, dell’aliquota e dell’Iva vanno inseriti solo tra le fatture ricevute, con natura N6.
Autofatture per regolarizzazione
I dati delle autofatture emesse per regolarizzare fatture di acquisto non ricevute entro 4 mesi o pervenute irregolari, invece, devono essere trasmessi «come se fossero ordinarie fatture di acquisto», indicando l’Iva e senza specificarne la natura.
Autofatture per omaggi
Non va indicata la natura neanche per le autofatture emesse con Iva per omaggi di beni propri, che sono considerate «cessioni gratuite» ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 4, Dpr 633/72 e che vanno registrare solo nel registro Iva vendite.
Solo operazioni non rilevanti ai fini Iva
Solo per la comunicazione delle liquidazioni Iva, l’Agenzia, nelle Faq del 26 maggio 2017, ha chiarito che non c’è l’obbligo di presentare il modello «in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP» come, ad esempio, quando il contribuente non ha effettuato nel periodo di riferimento «alcuna operazione, né attiva né passiva». L’obbligo sussiste, invece, se si deve comunicare il «riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente».
Questo esonero dall’invio dovrebbe valere anche per lo spesometro, nei casi di «assenza di dati da indicare», perché non è stata effettuata «alcuna operazione, né attiva né passiva». Si ritiene, però, che l’invio debba essere effettuato nel caso in cui nel semestre siano state effettuate solo operazioni non rilevanti ai fini Iva, come quelle da indicare con natura N1 (escluse, ai sensi dell’articolo 15, Dpr 633/1972) o natura N2 (non soggette o fuori campo Iva). Infatti per le schede tecniche allegate al provvedimento 27 marzo 2017, la circolare 1/E/2017 e la risoluzione 87/E/2017, risposta 6, questi dati vanno inviati, a differenza di quanto indicato nell’articolo 21, comma 1, Dl 78/2010, che impone l’invio dei soli dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (imponibili, non imponibili come, ad esempio, un’esportazione o una cessione di beni intra-Ue, o esenti).
Deduzione e detrazione da parte del cliente
Questa norma, peraltro, non dice nulla circa altre informazioni che possono essere inviate con lo spesometro, come ad esempio quelle da indicare facoltativamente nei campi “detraibile” e “deducibile”. In entrambi i casi, si tratta di dati relativi alle imposte sui redditi «dell’acquirente o committente persona fisica che non opera nell’esercizio di impresa, arte o professione» e non relativi al soggetto Iva che invia lo spesometro. In pratica, quest’ultimo può indicare la percentuale di detraibilità del costo riportato in fattura, che potenzialmente può avere il suo cliente (ad esempio, per una spesa medica, detraibile al 19%). Oppure può indicare l’importo relativo alla deduzione della spesa dal reddito complessivo Irpef del proprio cliente (ad esempio, per una spesa medica, deducibile, perché si tratta di un caso di grave e permanente invalidità). A parte le evidenti difficoltà nel verificare se il proprio cliente può rispettare le condizioni normative per beneficiare dell’agevolazione fiscale, né il decreto attuativo, né la prassi, hanno specificato a quali responsabilità può incorrere chi invia, in buona fede, dati errati, ad esempio, a favore del proprio cliente.
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