Adempimenti

Lo spesometro passa al setaccio il deposito Iva

di Benedetto Santacroce

L’ importazione di beni con introduzione in un deposito Iva possono seguire, ai fini dello spesometro , strade diverse a seconda se realizzate prima o dopo il 1° aprile 2017, in particolare se dopo tale data i beni formano oggetto di nuove operazioni interne o di trasformazione con incorporazione di beni nazionali. Come si ricorda, infatti, da tale data la regolamentazione dei depositi Iva è stata profondamente modificata dal Dl 193/2016. Anche questo è uno degli aspetti che emerge dai quesiti arrivati al forum spesometro del Sole 24 Ore .

Ma facciamo un passo indietro. In generale, il trattamento dell’operazione di importazione comporta l’annotazione diretta della bolla doganale nel registro acquisti con indicazione della relativa imposta (se dovuta). Ai fini dello spesometro l’operazione deve essere inserita tra le fatture ricevute (Dtr) con inserimento dell’ identificativo del soggetto estero cedente . La risoluzione 87/E/2017 , in riferimento al solo periodo d’imposta 2017, ha consentito, in caso di assenza del riferimento del soggetto cedente, di valorizzare all’interno della sezione «Cedente/prestatore Dtr» l’elemento informativo «IdPaese» con la stringa «00» e l’elemento «IdCodice» con una sequenza di undici «9».

Nel caso in cui l’importazione si concluda con l’introduzione del bene nel deposito Iva è necessario gestire l’operazione nei vari momenti, tenendo conto delle transazioni o operazioni intermedie che interessano i beni stessi.

Le possibili situazioni

Possiamo trovarci in una delle seguenti situazioni.

•Assenza di trasformazione e vendite. Il soggetto che introduce le merci, provvede, successivamente, ad estrarle senza che le stesse fanno oggetto né di trasformazione né di successive vendite. In questo caso, l’importatore, al momento dell’introduzione, annota la bolla doganale nel registro Iva riportando nello stesso l’imponibile e, in luogo dell’imposta, l’articolo 50-bis del Dl 331/1993. Al momento dell’estrazione, l’importatore emette un autofattura ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972 registrando l’operazione in Iva vendite e in Iva acquisti. Annotando, nel primo registro, l’imponibile e l’imposta e, nel secondo, la sola imposta.

Per lo spesometro, in riferimento al momento dell’introduzione, comprenderà l’operazione tra le fatture ricevute, riporterà i dati identificativi del cedente estero e, quale codice della natura dell’operazione, indicherà il codice N2.

Al contrario, al momento dell’estrazione, comprenderà l’autofattura, una sola volta, nella sezione delle fatture ricevute valorizzando l’elemento natura con il codice N6 compilando sia il campo imposta che il campo aliquota. Per quanto riguarda i dati identificativi si ritiene che, in questo caso, debba riportare i propri.

•Cessione nel deposito. L’importatore che ha introdotto il bene lo cede a un soggetto terzo nel deposito. Il soggetto terzo trasforma le merci incorporando beni nazionali che acquista e che, a sua volta, introduce nel deposito. Poi provvede all’estrazione del prodotto finito.

L’importatore, al momento dell’introduzione del bene nel deposito si comporta nello stesso modo del caso precedente.

Al momento della cessione emetterà una fattura non assoggettata ad imposta ai sensi dell’articolo 50-bis del Dl 331/1993. Ai fini dello spesometro, per questa ultima fattura, provvederà a riepilogarla tra le fatture emesse con codice dell’operazione N2.

Il cessionario, tralasciando gli adempimenti intermedi (relativi all’acquisto del bene in deposito, l’introduzione dei beni nazionali e la trasformazione dei beni in un prodotto finito) che seguono le normali regole, dovrà seguire diverse procedure a seconda se il bene è uscito prima o dopo il 1° aprile 2017. Nel primo caso provvederà, considerando i beni nazionali introdotti ricompresi nell’allegato a-bis del Dl 331/93, ad emettere un’autofattura e riportando, ai fini dello spesometro, la stessa tra i documenti ricevuti. Al contrario, se l’estrazione è avvenuta dopo il 1° aprile 2017, dovrà gestire in modo separato i beni importati da quelli nazionali (vedi risoluzione 55/E/2017 ). Per quelli importati, ai fini dello spesometro, seguirà le regole dell’autofattura. Per quelli nazionali l’articolo 50-bis del Dl 331/93 prevede di annotare il documento che attesta il pagamento dell’imposte effettuato da parte del depositario nel registro Iva acquisti e, quindi, gli impone, ai fini dello spesometro, di ricomprenderlo tra i documenti ricevuti.

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