Lo spesometro in scadenza «recupera» i dati a cavallo tra 2017 e 2018
Lunedì 1° ottobre scade il termine (originariamente previsto il 30 settembre, che però è domenica) per l'invio dello spesometro del primo semestre 2018; una particolare attenzione merita il caso di operazioni comunicate nell'ultimo periodo del 2017 per le quali è pervenuta la segnalazione di irregolarità e la regolarizzazione è avvenuta nel 2018. Queste operazioni devono essere comprese nella prossima comunicazione correggendo eventualmente quella del 2017.
I dati da trasmettere sono quelli del primo semestre 2018, oppure, quelli del secondo trimestre per i contribuenti che hanno trasmesso entro maggio i dati del primo trimestre.
La cadenza per la trasmissione
Lo spesometro è un adempimento che nasce con cadenza trimestrale; l'articolo 21 del Dl 78/2010, come modificato dal Dl 193/2016, prevede infatti l'obbligo di invio dei dati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre con eccezione del secondo trimestre la cui scadenza è prevista per il 16 settembre invece del 31 agosto. Il termine del 16 settembre è stato poi spostato al 30 settembre dalla legge di Bilancio (205/2017).
La cadenza semestrale era stata prevista inizialmente solo per il primo anno. Tuttavia, sono intervenute due norme in merito: prima il Dl 148/2017 che ha previsto la possibilità per i contribuenti di scegliere tra l'invio trimestrale e quello semestrale; poi il Decreto dignità che, confermando la cadenza semestrale facoltativa, ha fissato la scadenza del 28 febbraio 2019 per il terzo trimestre 2018.
Le regole per la compilazione
Il Dl 148/2017 ha previsto alcune semplificazioni sui dati da comunicare che ora sono limitati alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni (o codice fiscale se privati consumatori), la data e il numero della fattura, la base imponibile, l'imposta e l'aliquota Iva applicata oppure la tipologia della operazione in caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.
Dal 1° gennaio 2018, il decreto dignità (Dl 87/2018) ha poi previsto l'esonero dall'obbligo di comunicazione per gli agricoltori in regime di esonero di cui all'articolo 34, comma 6 del Dpr 633/1972.
Trasmissione e correzioni
Il file dovrà essere trasmesso telematicamente all'agenzia delle Entrate, attraverso: l'utilizzo della funzione di trasmissione delle Comunicazioni Dati Fatture disponibile nell'interfaccia “Fatture e Corrispettivi”; uno dei canali di interazione con il Sistema di interscambio già accreditati per la fatturazione elettronica; l'accreditamento di un canale di interazione specifico per la trasmissione delle comunicazioni Iva e dei dati fattura.
L'obbligo di comunicazione si considera adempiuto se dalla ricevuta risulta l'accettazione del file, ancorché con segnalazioni. Per evitare errori, si consiglia anche di verificare le segnalazioni già ricevute per il precedente invio. Se dalla trasmissione emergono errori commessi nel precedente invio, è possibile ancora sanare i dati con il ravvedimento operoso.
Le sanzioni applicabili sono quelle di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Dlgs 471/1997: sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura omessa/errata, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, che si dimezza se la violazione viene sanata entro 15 giorni dopo la scadenza.
Le verifiche finali prima dell’invio dello Spesometro