Imposte

Lo split payment si applica anche con il patrimonio destinato

di Anna Abagnale

Si applica lo split payment anche nelle ipotesi di patrimonio destinato. Con la risposta 27 pubblicata ieri ( clicca qui per consultarla ), l’Agenzia risponde in termini negativi alla società interpellante. Quest’ultima, soggetta di regola alla scissione dei pagamenti ex articolo 17-ter del Dpr 633/1972 in quanto interamente partecipata da un ministero, chiedeva di poter disapplicare tale regime Iva in riferimento agli acquisti afferenti alla gestione di uno specifico affare, ma si è trovata di fronte al no dell’amministrazione finanziaria.

Nello specifico, la società in questione riceveva un finanziamento da una società estera per la realizzazione in Italia di una serie di opere cinematografiche dietro corrispettivo prestabilito. Ai fini civilistici l’operazione veniva inquadrata in base all’articolo 2447-bis del Codice civile come «patrimonio destinato ad uno specifico affare». A parere della società, essendo tutti gli acquisti necessari per l’attività di produzione pagati con somme provenienti dalle disponibilità finanziarie ad essa attribuite dal soggetto estero, era ipotizzabile la natura non pubblica di tali somme. Di conseguenza, tali operazioni avrebbero dovuto essere trattate secondo le regole Iva ordinarie, piuttosto che con il regime specifico dello split.

Il disaccordo dell’Amministrazione nasce da una riflessione di natura civilistica relativa agli istituti della segregazione patrimoniale. Gli stessi istituti non comportano il venir meno dell’unicità del soggetto giuridico, agente attivo e passivo rispetto alle operazioni connesse alla gestione dell’unico affare. Ciò significa che le attività negoziali, realizzate nell’interesse del patrimonio separato, sul piano soggettivo non possono che essere imputate al soggetto che di fatto gestisce quel patrimonio.

In definitiva, se la natura di tale “unico” soggetto è tale da far sì che rientri nel perimetro dell’articolo 17-ter del Dpr 633/1972, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti sono soggette allo split, senza la possibilità di escludere quelle connesse alle attività relative al patrimonio separato.

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