Lo strano effetto décalage per la detrazione delle fatture differite
Siamo entrati nel mese di dicembre, e più di 4 milioni di contribuenti dovranno verificare di essere pronti per la fatturazione elettronica.
La materia è in continua evoluzione: le specifiche tecniche, come risulta dall'allegato presente nel sito dell'Agenzia relativo al provvedimento del 30 aprile 2018, hanno già subito 30 (trenta) modifiche rispetto al documento originario. Risulta quindi di tutta evidenza che dopo le due circolari già uscite quest'anno sulla fatturazione elettronica, occorre che venga quanto prima pubblicata una nuova circolare, anche sotto forma di domande e risposte, che possa costituire un punto fermo in questa fase di transizione, per cercare di limitare le incertezze di porfessionisti e imprese.
Vero è che nel sito dell'agenzia delle Entrate troviamo le “risposte alle domande più frequenti”, che riprendono anche quelle date verbalmente nei giorni scorsi. Data la fluidità di questa sezione internet, rimane comunque l'opportunità di un documento formale, nel quale occorre dare ulteriori specificazioni. Su due aspetti ci siamo già soffermati su «Il Sole 24 Ore» di ieri: non è chiaro come si possa emettere una nota di variazione per una fattura ricevuta (solo il fornitore può farlo) e che tipo di documento si debba caricare per l'abbinamento (facoltativo) della fattura emessa in reverse charge, per evitare che la stessa operazione sia memorizzata due volte.
Tra queste risposte merita un chiarimento quella relativa al superamento dei 30mila euro per oltre il cinquanta per cento. La questione riguarda soltanto gli ex minimi in regime di vantaggio e non i forfetari, che dall'anno prossimo saranno anche più numerosi per l'innalzamento della soglia a 65mila euro.
L'ambito della fattura elettronica è destinato ad essere particolarmente oneroso per i ristoranti. Le Faq delle entrate precisano che non può più essere usato il modulo polivalente ricevuta/fattura fiscale con quest'ultima funzione, che ovviamente deve seguire la strada dell'elettronica. Resta fermo che se il cliente non chiede la fattura questo modulo continua a essere utilizzabile come ricevuta fiscale, e anche come fattura se il ristorante rimanesse nel nuovo limite del regime forfetario.
Per gli esercizi al di sopra di questa soglia ci sembra comunque difficile immaginare che tra un mese saranno tutti attrezzati con lo scanner per leggere il Qr-code del cliente o comunque con sistemi elettronici per acquisire la partita Iva o il codice destinatario del cliente. Un po' meglio dovrebbe andare per gli alberghi, che sono in gran parte informatizzati.
Manca comunque la risposta al quesito più importante, relativo al diritto di detrazione. Gli esempi volutamente parlano di fatture differite con la data di fine mese, che sono detraibili anche se arrivano dopo. Tutti vogliono sapere qual è il destino della differita per consegne di gennaio, se la fattura è datata – come ben potrebbe essere – in un giorno di febbraio sino al 15. È pacifico che il fornitore ne sia a debito in gennaio, ma se il cliente non può detrarre nella liquidazione dello stesso mese, il gettito della fattura elettronica rischia di essere in buona parte dovuto a questo décalage.