Controlli e liti

Lo swap è un tipico contratto aleatorio

di Giovanni Negri

Lo swap è un contratto aleatorio la cui «meritevolezza», da un punto di vista giuridico, non può certo valutarsi a posteriori. Nel caso in cui il rialzo dei tassi non ci sia stato, il sottoscrittore non può dunque sostenere la nullità del contratto per mancanza di causa. La ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 18724 depositata ieri, respingendo il ricorso di una società. Tra i motivi dell’impugnazione, il fatto che il contratto di swap era stato stipulato con la scopo di tutelarsi dalle oscillazioni dei tassi di interesse ma avrebbe nascosto finalità speculative tali da porre l’alea unicamente a carico di uno solo dei c contraenti. Infatti quest’ultimo avrebbe potuto guadagnare solo in caso di significativo rialzo dei tassi di interesse, ipotesi che una perizia di arte giudicava «pressoché impossibile».

La Cassazione però è stata di diverso avviso e ha fatto notare innanzitutto che il contratto di swap «non è certo in sé immeritevole» e «ritenere il contrario costituirebbe una grottesca compressione dell’autonomia negoziale». Nel vivo della questione, inoltre, un conto è giudicare l’impossibilità del rialzo dei tassi quando questo non si verificato al termine del periodo di riferimento, un altro, ovviamente, è pronosticare in anticipo cosa potrà accadere. Incertezza rispetto alle possibili oscillazioni che appunto è lo swap a coprire. In caso contrario, conclude la Corte, dovrebbero essere nulli anche i contratti assicurativi contro incendi e terremoti, eventualità remote, una volta che questi non sono verificati.

Cassazione, I sezione civile, sentenza 18724 del 13 luglio 2018

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