Adempimenti

Locazioni brevi, così il calcolo della ritenuta per gli intermediari

di Michele Brusaterra


Ritenuta d’acconto o a titolo d’imposta sulle locazioni brevi qualora vi sia l’intervento, nella riscossione del canone, di un intermediario.

Per contrastare e arginare il fenomeno evasivo derivante dalle locazioni brevi, e cioè non superiori a 30 giorni con il medesimo conduttore, anche in periodi diversi dell’anno, il Dl 50/2017 ha introdotto una norma che riguarda esclusivamente tali tipologie di locazioni, andando addirittura ad ampliare la portata del concetto stesso di locazione.

L’articolo 4 stabilisce, infatti, che per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, anche se includono «la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali», demandando, però, a un apposito decreto il compito di individuare quando l’attività rientri, invece, tra i redditi d’impresa.

La norma, oltre a ribadire che il locatore ha facoltà di assoggettare il reddito da locazione breve a cedolare secca del 21 per cento, ampliando la facoltà anche ai corrispettivi che derivano dai contratti di sublocazione e da quelli a titolo oneroso, sempre brevi, conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi, stabilisce che i soggetti che intermediano tali contratti, compresi quelli che gestiscono portali telematici volti a mettere in contatto soggetti che vogliono locare con altri che cercano immobili in locazione, devono trasmettere, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui i contratti in questione si riferiscono, i dati relativi a questi ultimi.

Non solo. Gli intermediari appena indicati, se intervengono nella riscossione dei canoni di locazione, nel senso che li incassano per conto del locatore o intervengono in qualsiasi altro modo nel pagamento degli stessi, diventano sostituti d’imposta e sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all’atto del pagamento al beneficiario, rilasciando, poi, regolare certificazione.

Qualora l’intermediario sia un soggetto non residente, è necessario distinguere due casi: se l’intermediario, infatti, ha una stabile organizzazione in Italia, egli, sempreché incassi o intervenga nell’incasso del corrispettivo, dovrà assolvere all’obbligo di versamento della ritenuta tramite la stabile organizzazione; se l’intermediario, invece, non ha una stabile organizzazione in Italia, allora, sempre al fine dell’assolvimento del predetto obbligo, dovrà nominare un rappresentante fiscale che assolva tali obblighi.

Tale ritenuta in capo al locatore può assumere due vesti: se egli ha optato per la cedolare secca, allora si considera una ritenuta a titolo d’imposta che già assolve, sostanzialmente, all’obbligo impositivo. Se, al contrario, il locatore non ha optato per la cedolare secca, allora la trattenuta del 21 per cento si considera in acconto all’Irpef che poi dovrà essere determinata in sede dichiarativa.

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