Locazioni brevi, il Tar boccia Airbnb: ritenuta obbligatoria
I clienti Airbnb subiranno la ritenuta del 21% sui canoni degli affitti turistici come tutti gli altri locatori che passano dagli «intermediari». Il Tar Lazio ha respinto (ordinanza 5442/2017) l’istanza di Airbnb di sospendere il provvedimento delle Entrate prot. n. 132395/2017 del 12 luglio scorso che fissava le regole per l’attuazione dell’articolo 4 del Dl 50/2017.
Il giudice amministrativo (che aveva già respinto le istanze di abbreviazione dei termini d’udienza e di sospensiva del provvedimento) ha bocciato tutte le argomentazioni di Airbnb, pur “consigliando” alle Entrate di non infierire sulla società per i mancati versamenti del 16 ottobre, in quanto si era in attesa proprio di questa pronuncia. E del resto compensa le spese proprio in considerazione dell’oggettiva «complessità e novità della questione».
Ecco le motivazioni del Tar:
1) gli effetti distorsivi della concorrenza, derivanti dalla imposizione degli obblighi di versamento della ritenuta in esame, sono, per quanto riguarda il rischio di perdita di clientela a favore di altri concorrenti (come Booking.com), «meramente eventuali»;
2) per quanto riguarda gli oneri di riconversione e riorganizzazione imprenditoriale per adempiere agli obblighi di effettuare la ritenuta«non sono stati esattamente quantificati e, presumibilmente, non sono di entità tale da pregiudicare la competitività dell’azienda, considerato il suo volume d’affari in Italia, come indicato in ricorso»;
3) la scelta di effettuare la ritenuta non è, per il Tar discriminatoria, perché le misure «ragionevolmente si applicano solo agli intermediari che intervengono nel pagamento del canone di locazione»;
4) il Tar ha poi evidenziato che «nella comparazione tra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti, appare comunque prevalente l’interesse pubblico al mantenimento degli effetti del provvedimento in esame, al quale peraltro gli altri operatori del mercato si sono già adeguati» e chiarisce che «l’amministrazione potrà, nella sua discrezionalità, valutare l’opportunità di concedere alla parte ricorrente un breve termine per effettuare gli adempimenti e i pagamenti in scadenza alla data del 16 ottobre 2017» che «la parte ricorrente ha dichiarato di non aver assolto in considerazione delle aspettative legate alla presente vicenda giudiziaria».
Airbnb ha replicato che «Pur non concedendo la sospensiva, il Tar ha riconosciuto l’esistenza di aspetti meritevoli di ampia riflessione in sede di merito. Quelli degli intermediari e delle piattaforme sono due mercati ben distinti: dopo la decisione di abbandonare pagamenti tracciabili, digitali e trasparenti da parte di altre piattaforme siamo gli unici soggetti online colpiti dalla norma» Airbnb valuta anche l’opportunità di portare il caso all’attenzione del Consiglio di Stato».