Imposte

Lotteria con gli scontrini, si parte il 1° marzo

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Dal 1° marzo 2017 avvio anticipato in via sperimentale della lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali: rispetto alla misura a regime dal 1° gennaio 2018, l’anticipazione riguarderà gli acquisti di beni e servizi effettuati mediante gli strumenti, che consentono il pagamento con carta di debito e di credito, previsti dall’articolo 2, comma 3 del Dgs 127/2015 e, quindi, attraverso l’utilizzo dei registratori telematici definiti dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 28 ottobre scorso.

Conseguentemente, sin dal prossimo marzo per partecipare alla lotteria l’acquisto documentato da scontrino o ricevuta deve obbligatoriamente avvenire presso commercianti al minuto che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi oppure, in caso di acquisto con emissione di fattura, i relativi dati devono essere stati trasmessi telematicamente all’agenzia delle Entrate previa opzione oppure obbligatoriamente all’interno della nuova comunicazione trimestrale dei dati Iva. Alla lotteria possono partecipare esclusivamente le persone fisiche che risiedono in Italia e che effettuano l’acquisto di beni o servizi fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione. L’avvio anticipato della lotteria al 2017 può rappresentare un’importante e innovativa leva commerciale di cui le aziende dovrebbero strategicamente pensare di avvalersi anticipando la misura a regime dal 2018. In questo senso sembra essere indispensabile esercitare l’opzione per la trasmissione dei corrispettivi nonché dei dati delle fatture in tempo utile per l’avvio sperimentale: solamente la trasmissione dei dati dovrebbe consentire infatti l’estrazione dei clienti vincitori i quali dovranno avere a tal fine dichiarato il proprio codice fiscale all’esercente. Tale codice fiscale dovrebbe peraltro diventare uno degli elementi, oggi non obbligatori, da trasmettere telematicamente ai fini della partecipazione alla lotteria. L’inserimento del codice fiscale del cliente su scontrino o ricevuta fiscale, obbligatoriamente previsto dal 1° gennaio 2018 in caso di richiesta del cliente stesso non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, rappresenta infatti la condizione che il legislatore richiede per l’avvio a regime della lotteria degli scontrini.

La richiesta di inserimento del codice fiscale deve essere perciò contestuale al momento dell’acquisto: il cliente non può quindi chiedere l’inserimento dopo l’effettuazione dell’operazione. In altri termini, per partecipare all’estrazione sarà necessario che il contribuente abbia comunicato il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo provveda a trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate i dati della cessione o prestazione mediante i registratori telematici come definiti dal provvedimento direttoriale n. 182017 del 28 ottobre 2016 previa opzione da esercitarsi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio dei corrispettivi giornalieri, tranne per 2017 il cui termine di scadenza è stato posticipato al 31 marzo 2017 con provvedimento n. 212804 del 1° dicembre 2016.

L’esercizio per il 2017 dell’opzione per la trasmissione dei corrispettivi, unitamente a quella dei dati delle fatture, potrebbe perciò permettere ai commercianti – che si saranno preventivamente dotati di un registratore telematico – di avviare dal 1° marzo la lotteria richiedendo a tal fine la disponibilità dei clienti a comunicare il proprio codice fiscale da indicare in scontrino, ricevuta o fattura.

Ulteriore variabile da considerare in questo senso è garantire la tracciabilità dei pagamenti: infatti, per la lotteria a regime, la probabilità di vincita è aumentata del 20% per le transazioni effettuate mediante strumenti che consentono il pagamento con carta di debito e di credito. Le modalità tecniche per le operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione nonché tutte le altre disposizioni necessarie per l’attuazione della lotteria saranno individuati con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2017.

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