Ma con il solo «fumus» scatta il sequestro
Le presunzioni tributarie possono essere poste a fondamento dell’eventuale provvedimento cautelare del sequestro in quanto il presupposto è l’esistenza anche indiziaria del reato. In questi casi hanno un valore (indiziario) sufficiente ad integrare il “fumus” del reato, ovvero la mera probabilità di effettiva consumazione dell’illecito sulla base della indicazione di dati fattuali che si configurino coerenti con l’ipotesi criminosa. Ne consegue che possono giustificare l’applicazione di una misura cautelare reale e quindi per la difesa il contribuente (indagato) dovrà fornire elementi giustificativi per dimostrare l’infondatezza della ricostruzione contenuta nell’accertamento.
In questo contesto vi sono alcuni casi particolarmente interessanti affrontati dalla Cassazione.
Per gli accertamenti bancari, per esempio, è stato sostenuto ripetutamente che la presunzione legale su cui sono fondati, non può di per sé essere utilizzata ai fini della quantificazione dell’imposta penalmente rilevante, poiché è il giudice penale a dover accertare l’ammontare dell’evasione mediante una verifica che privilegi il dato fattuale rispetto ai criteri formali che caratterizzano l’ordinamento fiscale (Cassazione 15899/2015).
È stato poi ritenuto legittimo il sequestro di beni in cui il reato contestato era conseguito esclusivamente all’accertamento di maggior reddito per la disponibilità di denaro in un paradiso fiscale (presunzione prevista dall’articolo 12 Dl 78/2009). I giudici di legittimità nell’occasione hanno precisato che l’accertamento cautelare ha carattere sommario e pertanto anche mere presunzioni possono essere un valido indizio per giustificare la misura. La portata della presunzione tributaria deve essere poi oggetto di specifica disamina nel processo penale.
In merito a omesse giustificazioni di versamenti su un conto bancario, la Cassazione penale ha ritenuto che secondo il noto principio nemo tenetur se detegere, non si può desumere, dalla rinuncia dell’imputato a rendere interrogatorio, elementi o indizi di prova a suo carico stante il diritto al silenzio e l’onere della prova gravante sull’accusa. Ne consegue che l’assenza di chiarimenti da parte del contribuente/imputato non possono considerarsi un riscontro all’elemento indiziario delle presunzioni fiscali.
Vedi Dalla presunzione al sequestro