Adempimenti

Magazzini automatizzati, bonus escluso per la scaffalatura portante

di Luca Gaiani

Per i magazzini automatizzati niente iperammortamento sulla scaffalatura metallica portante, in quanto costituisce una costruzione. Il chiarimento, contenuto nella risoluzione 62/E/2018, è basato su una rigida applicazione della normativa catastale e non tiene conto delle peculiarità funzionali delle strutture metalliche di questi magazzini, il cui costo (elevatissimo) deriva, per la maggior parte, non già dalla componente immobiliare, ma dalla connessione al sistema di movimentazione.

Tra i diversi test da effettuare per il calcolo della deduzione da iperammortamento, una particolare importanza riveste la conformità ai requisiti oggettivi della legge 232/2016. La norma esclude espressamente dall’agevolazione gli investimenti in fabbricati e costruzioni.

Alcuni grandi impianti o macchinari automatizzati, pur se dotati dei requisiti Industria 4.0, e ricompresi nell’allegato A) alla legge 232/2016, rischiano dunque di essere esclusi dal beneficio in quanto infissi al suolo e accatastabili. Alcuni casi sono stati affrontati dall’Agenzia e dal Mise, ma restano ancora incertezze derivanti dalla sovrapposizione di criteri interpretativi «funzionali» e regole formalmente «catastali».

La circolare Mise 177355/18 (che richiama la nota n. 60244/16 del Catasto) ricorda che non sono immobili quei contenitori «che costituiscono elementi della linea produttiva, attraverso la quale si realizzano i diversi processi di lavorazione (ad esempio, i silos presenti negli impianti di miscelazione, gli atomizzatori tipici dell’industria ceramica)».

Sul diffuso caso dei magazzini automatizzati autoportanti (pure interessanti il settore ceramico, ma non solo), le Entrate, nella risoluzione n. 62/E del 9 agosto, hanno assunto una posizione rigida negando l’iperammortamento all’intero costo della scaffalatura metallica autoportante dei magazzini, poiché essa è «progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante, così da realizzare un vero e proprio edificio».

La risoluzione, corretta in termini generali, sembra non valutare adeguatamente il fatto che la gabbia è solo in parte destinata ad essere la struttura portante. L’ammontare prevalente del costo è invece generato dalla necessità di costituire supporto per le strutture di movimentazione automatica come traslo-elevatori, carrelli LGV (pienamente agevolate secondo la risoluzione).

D’altro canto, non è chiaro se, in caso di magazzino automatizzato inserito in una struttura immobiliare autonoma (ed accatastata), si perverrebbe alle stesse conclusioni o se il costo sarebbe iperammortizzabile. Considerando l’aspetto funzionale della scaffalatura e il fatto che il suo valore soltanto per una (piccola) parte ha a che vedere con l’essere un “edificio”, si potrebbe individuare un criterio forfettario di quantificazione della quota di costo (percentuale del totale come fu fatto nella risoluzione 152/E/17) che, essendo esclusivamente sostenuta per realizzare il sistema di movimentazione, risulta agevolabile.

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