Maglie strette per evitare gli effetti penali
Nel caso in cui l’omesso versamento dell’Iva alla scadenza dell’acconto dell’anno successivo superi i 250mila euro scatta la sanzione penale della reclusione da sei mesi a due anni.
Per le ritenute si applica la medesima sanzione penale, ove l’omesso versamento entro la scadenza della presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta (modello 770) riguardi importi superiori a 150mila euro.
Anche in questi casi si verifica sovente che, da un lato, l’impresa ha esattamente dichiarato quanto doveva versare e, dall’altro, non aveva la materiale disponibilità liquida per eseguire il versamento avendo ad esempio preferito destinare tali somme al pagamento dei creditori e/o dei dipendenti.
Sotto il profilo difensivo, in queste ipotesi la difesa è solita invocare l’assenza di dolo da parte dell’imprenditore e la sussistenza della causa di forza maggiore.
Va ricordato infatti che anche in materia penale, ai sensi dell’articolo 45 del Codice penale non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
Negli anni vi sono state molte pronunce delle sezioni penale della Suprema corte non sempre concordi tra loro. Sono così intervenute le Sezioni unite (numeri 37424 e 37425 del 2014), seguite da altre pronunce di legittimità che sembrano ormai aver definitivamente delineato i presupposti per l’esclusione della colpevolezza, in presenza di crisi di liquidità.
Innanzitutto sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la cui assenza viene spesso invocata dalla difesa in queste occasioni, i giudici di legittimità hanno ormai chiarito che si tratta di reati (articoli 10 bis e 10 ter del Dlgs 74/2000) per i quali non occorre il fine di evasione: sono infatti punibili a titolo di dolo generico, ossia per la consapevolezza di non versare all’Erario le imposte dovute alle previste scadenze. La prova del predetto dolo è insita nella presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il debito. Ne consegue, sotto questo aspetto, che l’assenza di liquidità, che ha impedito il versamento, non fa venir meno il dolo (generico) richiesto per la sussistenza dell’illecito.
Per quanto concerne invece la causa di forza maggiore o il caso fortuito, i giudici di legittimità penale hanno assunto un orientamento particolarmente rigoroso. Innanzitutto si tratta di valutazioni di competenza del giudice di merito, da affrontare “caso per caso”. Poi non è possibile invocare l’assenza di liquidità solo al momento della scadenza penalmente rilevante, ma occorre dimostrare che essa non sia dipesa dalla scelta di non far debitamente fronte all’adempimento.
Il contribuente inoltre deve diligentemente ripartire le risorse disponibili tenendo presente l’obbligo di versamento anche se ciò comporta il pagamento ai dipendenti di compensi ridotti
Vi è poi, con riguardo soprattutto all’Iva un obbligo di accantonamento all’atto dell’incasso dai clienti.
È infine necessario provare che siano stati posti in essere tutti gli accorgimenti necessari per far fronte al pagamento (richieste di finanziamenti a terzi, istituti di credito, eccetera) e anche mediante un’esposizione personale dell’amministratore.