Adempimenti

Malattia del professionista, per la sospensione mandati dei clienti alla Pa

Il Cndcec torna con due Pronto Ordini sulla misura introdotta dalla manovra 2022. La data «certa» del mandato professionale deve essere antecedente al ricovero o inizio della cura domiciliare

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di Federico Gavioli

In caso di malattia o infortunio del commercialista con la possibilità di sospendere gli adempimenti tributari, la data «certa» del mandato professionale del cliente deve essere antecedente al ricovero o inizio della cura domiciliare, inoltre, la documentazione richiesta dalla norma, va inviata alla pubblica amministrazione e non all’Ordine territoriale di appartenenza. Sono gli interessanti chiarimenti forniti con due Pronto Ordini (76 e 204) del Consiglio nazionale dei commercialisti.

La novità introdotta con la legge di Bilancio 2022

L’articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022) introduce una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.

In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico , ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento.

I termini per gli adempimenti, nel caso di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari, con obbligo di esecuzione dell’adempimento (qualora sia scaduto il relativo termine) entro il giorno successivo alla fine della sospensione, ferma restando la suddetta esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni penali e pecuniarie amministrative, per l’arco temporale di sessanta giorni. Sull’argomento è in corso una interlocuzione tra l’agenzia delle Entrate e il Cndcec per concordare l’iter procedimentalizzato da seguire; la stessa Agenzia, sull’argomento, ha tuttavia emanato la risposta a interpello 248 del 13 marzo 2023 (si veda l’articolo «Dopo la malattia al professionista 30 giorni per adempiere»).

Oneri comunicativi e data «certa»

Con il Pronto Ordini 76 del 12 giugno il Cndcec in relazione agli «oneri comunicativi» da parte del professionista in malattia o infortunio da espletare nei confronti dei competenti uffici della pubblica amministrazione per l’operatività della sospensione, con riferimento alla data di conferimento dell’incarico al cliente , rileva che la normativa non richiede espressamente una «data certa», ma pur sempre antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare. Il Cndcec evidenzia che al fine di documentare tale data, l’agenzia delle Entrate auspica la produzione di un mandato scritto, in relazione alla quale resta la possibilità di fornire la «prova» anche con altri mezzi, fermo restando ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria al riguardo. Nel caso specifico, è ritenuta corretta l’effettuazione da parte del professionista della comunicazione di inizio degenza ospedaliera/cure domiciliari, comprensiva dei mandati ricevuti dai propri clienti, di cui è stata dimostrata la data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, nonché del certificato medico attestante la fine delle cure entro il 31° giorno successivo.

Consegna della documentazione alla Pa

Con il successivo Pronto Ordini 204 al fine di adempiere agli oneri comunicativi, il quesito posto da un Ordine territoriale al Cndcec chiede se è possibile depositare la documentazione richiesta dalla legge presso l’Ordine territoriale in luogo della spedizione agli uffici della pubblica amministrazione. Il Consiglio nazionale dei commercialisti ritiene, alla luce della risposta delle Entrate 248/2023, che per poter beneficiare della sospensione in oggetto, sia necessaria la consegna o l’invio della documentazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione. L’adempimento, secondo il Cndcec, non può essere sostituito con l’invio della documentazione stessa all’Ordine territoriale di appartenenza del professionista.

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